Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16248 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. III, 09/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19287/2009 proposto da:

D.S., D.A. nella loro qualità di

eredi del genitore, T.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato LOIACONO

ROMAGNOLI Maria Teresa, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MANENTE NATALINO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

57, presso lo studio dell’avvocato SERRA Marco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSI ROBERTO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

15.12.08, depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Marco Serra che si riporta

agli scritti e deposita cartolina postale di ricevimento.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 25 agosto 2009 D.S., D.A. e T.L. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 25 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Venezia che, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di San Donà di Piave – aveva rigettato le domande proposte da F.E. e G.G. nei confronti di C.E. per ottenere l’eliminazione dei vizi riscontrati negli immobili da costui costruiti e compensato le spese processuali tra quest’ultimo e i chiamati in causa D.E. (dante causa dei ricorrenti) e T.L., progettista e direttore dei lavori di costruzione degli stessi.

Il C. ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Il tema è la disposta compensazione delle spese di lite. Il quesito finale si rivela astratto poichè riferisce – correttamente – l’orientamento giurisprudenziale in materia, ma prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Questa ha fatto riferimento all’esito del giudizio e dal complesso della motivazione si ricava che la domanda delle acquirenti degli immobili è stata rigettata per decadenza e prescrizione dell’azione, ma che i vizi lamentati sono stati ritenuti sussistenti e non ne ha escluso la riferibilità anche alla progettazione e alla direzione dei lavori.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano difetto di motivazione ma la censura non rispetta la prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non superano i rilievi della relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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