Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16247 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 29/07/2020), n.16247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18602/2017 proposto da:

INVITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A., (in qualità di incorporante della

ex GAMMA GERI S.P.A. in liquidazione, a sua volta incorporante della

ex I.N.M.A. S.P.A. in liquidazione) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLITUNNO 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GREGORIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.G., P.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO KROGH, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA

LAVAGNINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 400/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/12/2016, R.G.N. 260/2016.

LA CORTE, VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 400/16 in data 12 ottobre – 9 dicembre 2016 la Corte di Appello di Genova rigettava, con spese liquidate a carico della parte rimasta soccombente, il gravame interposto da INVITALIA PARTECIPAZIONI S.p.a. contro i sig.ri C.M.G. e P.D. avverso la pronuncia mediante cui il giudice del lavoro di La Spezia aveva condannato la società (quale incorporante GAMMA GERI in liquidazione S.p.a., ex INMA S.p.a.) al risarcimento dei danni, liquidati a favore dei suddetti C. e P. (quali, rispettivamente, coniuge superstite e figlio di P.G., deceduto il (OMISSIS) per mesotelioma pleurico, malattia professionale contratta durante il rapporto di lavoro a bordo navi tra il 3.9.1954 ed il 4.7.1970, in relazione alle pretese da costoro azionate jure proprio e jure hereditatis);

che avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la società INVITALIA PARTECIPAZIONI con quattro motivi, come da atto notificato il 28 luglio 2017, cui hanno resistito i sig.ri C. E P. mediante controricorso depositato il 20 settembre 2017; che, successivamente, è stato depositato anche verbale di conciliazione in data 15-12-2017, notificato peraltro a mezzo p.e.c. in data sette giugno 2019 all’avv. Chiara Lavagnini, difensore dei controricorrenti (v. altresì l’istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, datata 2.4.2019 e depositata il 2.5.2019, sottoscritta dalle parti personalmente per la società dall’amministratore delegato – nonchè dai loro difensori come in atti costituiti), con il quale le stesse partì hanno completamente definito la vertenza pendente, rinunciando, inoltre, gli attori ad avvalersi delle sentenze ivi richiamate, pronunciate in senso per loro favorevole, mentre la predetta società ha pure dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al n. 18602/2017 r.g..

Diritto

CONSIDERATO

pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta cessazione della la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;

che, dunque, anche nella specie deve essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi inoltre prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto mediante apposita pattuizione in tema di spese in sede di conciliazione (v. l’art. 92 c.p.c., u.c.: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”);

che, infine, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non opera la normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in tema di raddoppio del contributo unificato, allorquando l’impugnazione venga disattesa perchè interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile (per motivi di rito, diversi dal venir meno dell’interesse ad agire o ad impugnare).

PQM

la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE e compensate le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

 

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