Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16247 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16247 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 23983-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
NOTARI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SARNO SABINO ANTONINO,
giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 435/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 19.7.2010, depositata il 22/07/2010;

(i369

Data pubblicazione: 27/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

dell’art. 380 bis cpc, è stata fissata alla data dell’8.5.13 l’adunanza in camera
di consiglio per la discussione del ricorso in epigrafe;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria
dell’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’ Agenzia del territorio, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 15.4.13 (questa Corte ha chiarito,
nella sentenza n. 4950/12, che “gli avvocati dello Stato esercitano le loro
funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno
bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il
mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”);
che la rinuncia della parte ricorrente, non risultando notificata alla parte contro
ricorrente, non è idonea a produrre il suo effetto legale tipico, ossia l’
estinzione del giudizio;
che, tuttavia, la suddetta rinuncia costituisce inequivocabile manifestazione di
cessazione dell’interesse al ricorso della ricorrente rinunciante;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Che appare equo compensare le spese, derivando la rinunckdalla presa d’atto di
un mutamento nella giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma l’ 8 maggio 2013.

rilevato che il 4.3.13, all’esito del deposito della relazione redatta ai sensi

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