Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16247 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. un., 26/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 26/07/2011), n.16247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RITEX S.P.A. (già NUOVA RITEX S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati LEVI SIMONA, NICOLA BATTISTINI, INZANI DANIELE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BENOIT PEYRET S.A.R.L., in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo

studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANDELLI RICCARDO, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1923/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nuova Ritex spa citò in giudizio innanzi al giudice italiano la Benoit Peyret sarl (sua agente per la Francia) per il risarcimento del danno che sosteneva esserle derivato dal fatto che la convenuta non l’aveva informata circa la crisi finanziaria in cui versava una ditta francese (poi posta in stato di amministrazione controllata), prima che fosse effettuata a questa, da parte dell’attrice, una fornitura di merce di rilevante valore. Il Tribunale di Busto Arsizio dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la giurisdizione del giudice francese con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano.

In particolare, questa, facendo riferimento all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 28 settembre 1968 (al quale fa rinvio la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, comma 2), ha ritenuto che la giurisdizione spetti al giudice francese in quanto l’obbligazione principale (la promozione degli affari) doveva essere eseguita in (OMISSIS) (dove la convenuta è domiciliata) e che l’obbligo d’informativa (di cui all’art. 1746 c.c.) costituisce un mero accessorio rispetto alla prima.

Propone ricorso per cassazione la Ritex spa a mezzo di un solo motivo. Risponde con controricorso la Benoit Peyret sarl. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente – premesso che la vicenda è disciplinata dal Regolamento CE 44/2001, che sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 1968 e si applica alle azioni proposte dopo il 1 marzo 2002 – sostiene che la giurisdizione spetti al giudice italiano in quanto le parti si sarebbero accordate in tal senso attraverso la dichiarazione resa innanzi al giudice francese investito della causa, promossa dalla Benoit Peyret avverso la Ritex, avente ad oggetto la domanda di pagamento di provvigioni e dell’indennità di fine rapporto conseguente al recesso della preponente.

Spiega: che il giudice francese ha sospeso tale ultimo giudizio in attesa della decisione di quello italiano in merito alla legittimità del recesso esercitato dalla Ritex; che il ricorso proposto avverso quel provvedimento dalla Peyret è stato respinto dalla Corte d’appello francese senza che però questa facesse riferimento al fatto che la stessa Peyret aveva per ben due volte dichiarato in quel giudizio l’assenza di contestazione in ordine alla giurisdizione italiana sulla questione della legittimità del recesso; sicchè, la Ritex scrisse al presidente della Corte francese perchè fosse dato atto di quella doppia dichiarazione; allora, il presidente scrisse ad ambedue le parti dando atto di quella mancata contestazione ed autorizzandole a produrre quella corrispondenza innanzi all’autorità giudiziaria italiana.

La Ritex, dunque, conclude che la clausola attributiva della competenza giurisdizionale al giudice italiano si sarebbe correttamente compiuta ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CE 44/2001 e che tale giurisdizione sussisterebbe, benchè sopravvenuta nel corso di causa, in forza dell’art. 8 DIP (“…la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo”). Il ricorso è inammissibile.

Come s’è visto in precedenza, la ricorrente non censura la ragione del decidere posta a sostegno della decisione impugnata, bensì introduce una questione del tutto nuova che, in quanto tale, è affatto inammissibile nel giudizio di legittimità. A tal riguardo, occorre precisare che il documento al quale fa riferimento la ricorrente stessa (la missiva sottoscritta dal consigliere delegato della Corte d’appello di Lione) è datato 28 aprile 2008 e risale, dunque, ad epoca in cui era in corso in Italia il giudizio di primo grado (la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio è datata 7 settembre 2008), nel corso del quale (per quanto risulta dallo stesso ricorso) non fu fatto alcun riferimento ad esso. La ricorrente va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 7000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA