Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16247 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18958-2015 proposto da:

ENEL GREEN POWER SPA, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO DI TANNO E

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO

ed ENRICO PAULETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2015 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 36/36/15 del 13 gennaio 2015, pubblicata il 14 gennaio 2015, – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, n. 100/10/13, di rigetto del ricorso proposto dalla società ENEL Green Power s.p.a. avverso l’avviso di accertamento catastale, notificato l’8 marzo 2011, col quale l’Agenzia del territorio aveva elevato a Euro 126.100,00 la rendita proposta con la domanda, modello DOCFA, presentata dalla originaria proprietaria ENEL s.p.a. in relazione alla centrale idroelettrica di (OMISSIS), sita nel comune di (OMISSIS), riportata in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub. (OMISSIS).

2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 13 luglio 2015. E con memoria del (OMISSIS) ha insistito per la cassazione della sentenza impugnata.

3. – La Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 10 settembre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha premesso in narrativa (pp. 3 – 4 della sentenza) che la contribuente aveva dedotto con altrettanti motivi di gravame:

1) la erroneità della sentenza appellata sotto il profilo della carenza di prova che sorreggesse la determinazione della maggiore rendita catastale “in violazione dell’art. 2697 c.c.”;

2) la incongruità della stima del valore della centrale idroelettrica per la omessa considerazione della obsolescenza dell’impianto e l’errata applicazione del coefficiente di deprezzamento per la vetustà;

3) la erroneità della decisione sul punto della inclusione nella stima di valore delle opere idrauliche della centrale in violazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, art. 18, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il Giudice regionale ha, quindi, motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: a) l’avviso di accertamento catastale è adeguatamente motivato; si tratta di classamento “intervenuto a seguito di procedura c.d. DOCFA”, che si fonda sulla stima diretta effettuata dall’ufficio; la stima rappresenta “il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento”; ed è “atto conosciuto o, comunque, (…) facilmente conoscibile dal contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa”; sicchè la mancata allegazione all’avviso di accertamento catastale non ne comporta la invalidità sotto il profilo del vizio di motivazione; b) in base al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88, devono essere inclusi, ai fini del calcolo della rendita catastale delle centrali idroelettriche, anche i valori delle turbine e delle opere idrauliche, di superficie e del sottosuolo.

2. – La società contribuente sviluppa tre motivi di ricorso.

2.1 – Col primo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e inosservanza dell’art. 112 c.p.c..

La ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale ha completamente omesso di pronunciare col primo motivo di appello (testualmente riprodotto nel corpo del ricorso) col quale ha eccepito la Agenzia del territorio non aveva offerto la prova degli fatti che sorreggevano l’accertamento della maggiore rendita, a dispetto della “vetustà e della obsolescenza tecnologica” della centrale idroelettrica.

2.1 – Con il secondo motivo la società contribuente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e inosservanza dell’art. 112 c.p.c..

La ricorrente si duole della ulteriore omissione di pronuncia in ordine al secondo motivo di gravame (testualmente riprodotto nel corpo del ricorso) circa la determinazione del valore degli immobili a cagione della mancata applicazione di alcun coefficiente di deprezzamento per la obsolescenza e a cagione della applicazione di un coefficiente di deprezzamento per vetustà affatto incongruo.

2.3 – Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al Testo Unico delle Leggi sul nuovo catasto, art. 18, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, e in relazione al T.U. delle Disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, artt. 45 e seg., approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La ricorrente obietta: il citato art. 18, prevede “l’esclusione dalla stima fondiaria (…) dei canali maestri per la condotta delle acque”; le opere idrauliche della centrale (canali, opere di presa e condotta forzata) sono ” equiparabili ai canali maestri “; anche le acque dei bacini artificiali sono pubbliche e appartengono al demanio, ai sensi dell’art. 822 c.c., e sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; sicchè “i manufatti relativi (…) sono da considerare accessori all’utilizzo dell’acqua pubblica”, colla conseguenza che le opere idrauliche di raccolta, derivazione e regolazione non devono essere iscritte al catasto fabbricati, difettando “qualsiasi autonomia funzionale e reddituale”.

3. – Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 – Meritano accoglimento i primi due motivi di ricorso.

Dal raffronto tra la narrativa e la parte motiva della sentenza impugnata emerge palese che la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare in ordine ai primi due motivi di appello, siccome sopra ricapitolati.

Il Giudice territoriale è pertanto incorso nella denunziata inosservanza dell’art. 112 c.p.c., comma 1, con conseguente nullità in parte de qua della sentenza.

3.2 – Infondato è invece il terzo motivo di ricorso.

Le disposizioni in materia di acque pubbliche, evocate dalla ricorrente, sono impertinenti: il punto controverso in giudizio concerne non le acque, bensì la inclusione nella stima del valore dell’impianto idroelettrico delle opere idrauliche pertinenti.

E in proposito la giurisprudenza di legittimità con consolidato indirizzo ha stabilito: “in tema di classamento di immobili e con riferimento all’attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88 (che fornisce l’interpretazione autentica del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249), includendo nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore delle opere idrauliche di superficie e di sottosuolo, che configurano elementi essenziali della centrale, non separabili senza una sostanziale alterazione del bene” (Sez. 6 – 5, sentenza n. 3500 del 20/02/2015, Rv. 634478 – 01; Sez. 3, sentenza n. 1331/ dei 09/11/2011, Rv. 0199/b – 01; Sez. 5, sentenza n. 17933 del 06/09/2004, Rv. 576796 – 01).

Orbene al superiore principio di diritto – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – risulta conforme la sentenza impugnata.

3.3 – In conclusione conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso; il rigetto del terzo; la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti; il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata; rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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