Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16247 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/08/2016, (ud. 27/01/2016, dep. 03/08/2016), n.16247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18168-2011 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA PERUZZI;

– ricorrente –

contro

ARPAS SAS DI G.A. & C, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIO TONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO DE GREGORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 355/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato VECCHI M.Carla, difensore del ricorrente che ha

chiesto la cessata materia del contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la cessata materia del

contendere e la compensazione delle spese.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) La causa concerne la richiesta rivolta dall’avv. M. contro la soc ARPA s.a.s. di G.A. & C snc di pagamento della somma, circa 270.000 euro, spesa dall’attore per manutenzione, miglioramenti e addizioni su un immobile (denominato (OMISSIS)) sito in (OMISSIS), acquisito dalla Arpa in asta pubblica dal Fallimento Italservice Int. Group. La somma è stata richiesta in applicazione dell’art. 1150 c.c. e in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c..

La domanda è stata accolta dal tribunale di Chiavari e respinta dalla Corte di appello di Genova con sentenza 1 aprile 2011. M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 1 luglio 2011 e resistito da controricorso Arpa.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) La vicenda trova origine nella vendita dell’immobile nel 1991 dall’Impresa Agricola Sabaino sas di P.J. alla Service International Group srl Italservice (già A.P. Gruppo Parodi srl) e nell’azione promossa nel 2002 dalla venditrice per l’annullamento o la rescissione del contratto.

A seguito del fallimento di entrambe le società era intervenuto in giudizio B.E., che aveva acquisito i diritti litigiosi dipendenti dalla causa in corso e intavolato trattativa con l’odierno ricorrente avv. M., al quale aveva ceduto i diritti acquisiti. Il M., interessato a rilevare l’immobile dal Fallimento, era stato immesso nel godimento dell’immobile, che però successivamente veniva assegnato all’asta alla società ARPA. L’odierno giudizio è stato introdotto dall’occupante l’immobile per ottenere il rimborso delle spese sostenute per mantenere e migliorare il bene detenuto.

La Corte di appello di Genova nel riformare la sentenza di primo grado ha rilevato l’assenza dei presupposti dell’azione di arricchimento e ha ritenuto che in tal modo restava assorbita la questione, posta dalla società ARPA, relativa all’accertamento della proprietà dell’immobile, discussa nel giudizio a suo tempo iniziato dalla società Sabaino, venditrice dell’immobile, per la nullità del contratto originario di compravendita.

Il ricorrente ha introdotto tre motivi di ricorso per cassazione. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, per l’accertamento del difetto di legittimazione di ARPA, in caso di caducazione dell’assegnazione dell’immobile acquistato all’asta pubblica.

3) Durante la trattazione di merito del presente giudizio, era già intervenuta in primo e secondo grado (sentenza appello Genova 13 aprile 2010) sentenza di accoglimento della domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio.

La sentenza qui impugnata ha avuto modo di osservare che l’eventuale definitività della sentenza relativa alla proprietà del bene avrebbe tolto significato alla presente controversia, giacche ARPA, convenuta quale proprietaria del bene, avrebbe perso tale qualità.

Nelle more del giudizio la Corte di cassazione (sentenza 17788/15, cfr memoria M. del 21 gennaio 2016 e memoria ARPA sas del 22 gennaio 2016)) ha confermato la sentenza citata, con la conseguenza che resta escluso che (OMISSIS) appartenga alla resistente.

3.1) Effetto di tale pronuncia non è la cessazione della materia del contendere, come vorrebbe il ricorrente, poichè permane situazione di contrasto tra le parti, ma è la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Giova aggiungere, anche ai fini del regolamento delle spese, che nelle ipotesi di declaratoria di inammissibilità vanno poste a carico del ricorrente, che l’esito virtuale dell’odierno ricorso sarebbe stato comunque sfavorevole al M..

3.2) La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che tra le parti sia intervenuto altro giudizio, chiusosi definitivamente con sentenza della Corte di appello di Genova n.476 del 18 maggio 2005, con la quale è stato escluso che il M. abbia avuto il possesso dell’immobile e possa quindi valersi delle disposizioni di cui all’art. 1150 c.c., non estensibili, ha ritenuto, al mero detentore.

Avverso questa statuizione si pone il primo motivo di ricorso, che invano deduce l’insussistenza del giudicato, allegando che tra i due giudizi non vi era identità soggettiva.

La tesi non ha pregio, giacchè la circostanza che in quel giudizio fossero presenti, oltre gli odierni contendenti le altre parti coinvolte nella vicenda, non toglie rilevanza alla circostanza che le parti oggi in causa stessero controvertendo sul possesso del bene anche in quella sede e debbano quindi sopportare gli effetti del giudicato tra esse formatosi.

3.3) Sotto il profilo oggettivo la censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

Inammissibile perchè: non riporta l’elenco dei documenti prodotti (art. 366 c.p.c., n. 6); non fa specifico riferimento al contenuto degli atti di parte indispensabili per conoscere esattamente (e quindi criticare) la materia del contendere; si sofferma sui presupposti del possesso di buona fede o malafede che pongono questione secondaria all’accertamento del titolo legittimante la pretesa ex art. 11590 c.c., il possesso.

E’ comunque infondata, nei limiti in cui è argomentata, perchè afferma che diverso erano il petitum e la causa petendi di questa causa e di quella decisa nel 2005, perchè quella era “un’opposizione ad atti esecutivi per rilascio di immobile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.”.

Sostiene che in quella sede la qualità di possessore era stata prospettata in capo all’avv. M. solo per verificare se potesse ritenere l’immobile e opporsi all’esecuzione.

Se cosi è (parte ricorrente non ha specificato con esauriente completezza gli esatti contenuti della sentenza del 2005), bene ha fatto la Corte di appello a sancire che la questione determinante era costituita dalla veste di possessore dell’opponente, in confronto all’aggiudicatario che chiedeva di entrare nel possesso del bene, e a conformarsi a quell’accertamento, che aveva escluso sia la buona fede dell’occupante, sia “l’esistenza stessa del possesso”.

4) Anche il terzo motivo (il secondo, concernente l’art. 1150 c.c., è travolto dal primo), relativo all’applicabilità dell’art. 2041 c.c. non era da ritenere fondato, atteso che non esaminava una delle autonome rationes decidendi del diniego di indennizzo di cui all’art. 2041 c.c.. La Cèrte ha ritenuto che la società ARPA non ha beneficiato delle opere del M., perchè eseguite quando proprietario era il Fallimento.

Sul punto del tutto generica e inadeguata è la indicazione, espressa in una fuggevole parentesi di pag. 21 del ricorso, secondo cui la perizia di stima sarebbe stata effettuata prima dei lavori. Ciò che rilevava nella ratio decidendi era infatti se l’acquisto e quindi la gara fossero avvenuti dopo l’esecuzione dei lavori e quindi se (come si è espressa la Corte di appello) l’attribuzione patrimoniale si fosse consolidata in capo al Fallimento.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 6.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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