Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16246 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. un., 26/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. SALVINI

2/A, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDRETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CIACCIA ALESSANDRO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, in

persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

G.C.;

– intimati –

avverso la decisione n. 896/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 17/02/2010; udito l’avvocato Alessandro CIACCIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. proponeva ricorso al Tar della Puglia avverso il Decreto rettorale n. 10318/2005 con il quale erano stati approvati gli atti per la procedura di valutazione comparativa indetta per la copertura di un posto di professore ordinario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di (OMISSIS) per il settore scientifico – disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario, conclusasi con la declaratoria di idoneità a maggioranza dei due candidati D.V.E. e G.C. e con l’esclusione della ricorrente, chiedendone l’annullamento.

Il TAR per la Puglia con sentenza del 28-9-2006 rigettava il ricorso.

Proposta impugnazione da parte della C. il Consiglio di Stato con sentenza del 17-2-2010 ha rigettato l’appello.

Avverso tale sentenza la C. ha proposto un ricorso per difetto di giurisdizione cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

La ricorrente, denunciando violazione del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 12 in relazione alla L. n. 1034 del 1971, art. 36 al R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48, art. 362 c.p.c., comma 1, all’art. 101 Cost., u.c. e all’art. 25 Cost., deduce il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato Sesta Sezione giurisdizionale, che ha pronunciato l’impugnata sentenza per asserita sua illegittima composizione, considerato che il componente del Collegio Consigliere M.G. non risultava compreso nell’organico tabellare della Sesta Sezione, bensì della Terza Sezione Consultiva del Consiglio di Stato.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha ritenuto il ricorso infondato, atteso che il ricorso alle S.U. della Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione con riguardo a decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è esperibile solo per violazioni dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto Giudice Amministrativo, e che siffatta violazione ricorre, rispetto ai vizi di costituzione dell’organo giudicante, esclusivamente quando i vizi medesimi si traducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, condizione che non si può ravvisare nella formazione del collegio giudicante con la partecipazione di componenti muniti dello “status” di magistrati del Consiglio ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso stesso in camera di consiglio.

La ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene di dover aderire pienamente alle conclusioni di cui alla suddetta relazione, la cui fondatezza non è infirmata dalle considerazioni svolte nella memoria depositata dalla C., incentrate essenzialmente sulla dedotta illegittimità della sostituzione di magistrati inseriti nell’organico delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con altri magistrati ricompresi nell’organico di quelle consultive, posto che questi ultimi, non svolgendo funzioni giurisdizionali, determinano con la loro partecipazione ai Collegi giudicanti l’irregolarità nella formazione di tali Collegi.

Invero secondo il costante indirizzo di questa Corte il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell’organo giudicante è ravvisatale solo nelle ipotesi di una alterazione della sua struttura quantitativa o qualitativa, ovvero di totale carenza di legittimazione di uno dei suoi componenti o di una assoluta loro inidoneità a farne parte, sicchè si verifichi una non coincidenza rispetto all’organo giurisdizionale delineato dalla legge (Cass. S.U. Ord. 5-11-1998 n. 973; Cass. S.U. 1-7-2009 n. 15383); in tale ottica è stato affermato, con riguardo a decisione resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che l’irregolarità della composizione del Collegio non può essere dedotta con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che il ricorso è esperibile solo per violazione dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto Giudice Amministrativo (Cass. S.U. Ord. 11-12-1992 n. 870;

Cass. 16-1-2007 n. 753).

Alla luce di tale principio deve ritenersi che la formazione del Collegio giudicante con la partecipazione di un componente munito dello “status” di magistrato del Consiglio di Stato, sia pure compreso nell’organico tabellare di una sezione consultiva, non può integrare la asserita mancanza di giurisdizione del Collegio, come tale deducibile con ricorso per cassazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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