Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16246 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. I, 09/07/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 09/07/2010), n.16246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5873/2007 proposto da:

M.M. familiare di M.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto V.G. 931/05 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11.1.06, depositato il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la corte d’appello di Napoli, con decreto del 16 febbraio 2006 ha condannato la Presidenza del consiglio al pagamento di Euro 2.100,00, oltre a Euro 308,58 per spese in favore di M.M. a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato il 29 ottobre 1998 davanti al tar Campania, concluso con sentenza del 6 giugno 2004 eccedente il termine ragionevole per due anni e sei mesi; che avverso il provvedimento della corte d’appello la M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 10 motivi e che l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che la ricorrente censura il decreto della corte territoriale:

a) per avere determinato il periodo di durata irragionevole non applicando i parametri normalmente utilizzati dalla CEDU;

b) per avere limitato l’indennizzo ai danni subiti per il solo periodo di durata irragionevole;

c) per non avere riconosciuto il bonus di Euro 2.000,00;

d) per avere liquidato l’indennizzo discostandosi dai parametri normalmente seguiti dalla CEDU;

e) per avere erroneamente; liquidato le spese;

che tutti i motivi sono manifestamente infondati, salvo quello relativo alla liquidazione delle spese perchè: 1) la durata ragionevole del giudizio di primo grado è stata determinata in tre anni in modo corrispondente al parametro normalmente utilizzato dalla CEDU; 2) la L. n. 89 del 2001, limita l’indennizzo del pregiudizio a quello subito per la sola durata irragionevole e la corte di Strasburgo ha valutato che tale limitazione non viola la convenzione di Roma; 3) la concessione del bonus costituisce oggetto di un potere discrezionale il cui mancato esercizio non può essere censurato in questa sede; 4) la liquidazione di Euro 850,00 appare congrua in relazione al parametro che questa corte ritiene legittimo per la liquidazione del danno non patrimoniale per i primi tre anni di ritardo (Euro 750,00 per anno);

che la liquidazione delle spese processuali è avvenuta in violazione dei minimi tariffari;

che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, liquidando le spese del giudizio di primo grado in Euro 840,00 (Euro 310,00 per diritti, Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi);

che, quanto alle spese di questo giudizio, stante la parziale soccombenza, possono essere compensate per due terzi.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio a corrispondere a M.M. la somma pari a Euro 840,00 (Euro 310,00 per diritti, Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge a titolo di spese per il giudizio di merito e, previa compensazione fino a due terzi, al pagamento di Euro 400,00 (compresi Euro 60,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge per le spese di questo giudizio di legittimità; le spese dovranno essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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