Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16245 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. un., 26/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO,

ARTISTICO, NATURALE DELLA NAZIONE “ITALIA NOSTRA” ONLUS, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO

VALERIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEMMO

ANDREA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3,

presso lo studio dell’avvocato MICIONI GIULIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO DE GIUSEPPE, per delega a

margine del controricorso;

WIND SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato CONTE GIOVANNI BATTISTA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BUCELLO MARIO, QUINTO

PIETRO, VIOLA SIMONA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE, UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ORIENTE,

COMUNE DI MURO LECCESE, GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

S.P.A., PROVINCIA DI LECCE, AERONAUTICA MILITARE, ANAS, REGIONE

PUGLIA, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ENEL

DISTRIBUZIONE, AUTORITA’ DI BACINO PER LA PUGLIA, ARPA PUGLIA,

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER I

BENI ARCHITETTONICI STORICI ARTISTICI ED ETNOGRAFICI DELLE PROVINCE

DI LECCE, BRINDISI E TARANTO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI

DELLA PUGLIA, MINISTERO DELLA DIFESA, COMUNE DI GIUGGIANELLO, ASL

(OMISSIS), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO

DELLE

COMUNICAZIONI, MINISTERO DELL’INTERNO, COMUNE DI MINERVINO DI LECCE,

COMUNE DI PALMARIGGI, ANAS – COMPARTIMENTO DI BARI – UFFICIO

PROGETTI;

– intimati –

avverso la decisione n. 2756/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

uditi gli avvocati Gianluigi PELLEGRINO per delega degli avvocati

ValerIa Pellegrino e Andrea Memmo, Giulio MICIONI, Pietro QUINTO,

Simona VIOLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1890/2009 il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, adito all’associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale della nazione “Italia Nostra”, ha annullato il provvedimento della Regione Puglia in data 10 ottobre 2008, con il quale la s.r.l. Wind Service era stata autorizzata a realizzare in (OMISSIS) un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Su gravame della s.r.l. Wind Service, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2756/2010, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A tale conclusione il giudice di appello è pervenuto ritenendo tra l’altro (per quanto rileva in questa sede):

che la Soprintendenza archeologica, “non sussistendo alcun vincolo archeologico … non era da annoverare tra le amministrazioni da invitare alla conferenza di servizi”; che “non si vede in quale, sia pur ridotta misura, l’impianto di aerogeneratori per la risorsa energetica eolica possa determinare un nocumento alla presenza di miti e leggende”; che i macchinari da installare “determinano solo una superficiale sovrastruttura senza alterare in modo significativo il paesaggio esistente, per cui nella specie non era necessario alcun provvedimento di compatibilità paesaggistica”.

Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’associazione “Italia Nostra”, in base a un motivo. Si sono costituiti con controricorsi la s.r.l. Wind Service e il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi. Non hanno svolto attività difensive in questa sede gli altri intimati. Sono state presentate memorie dall’associazione “Italia Nostra” e dalla s.r.l. Wind Service.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso l’associazione “Italia Nostra” deduce che il Consiglio di Stato è incorso in “eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei poteri dell’Amministrazione”, in primo luogo per aver ritenuto che la Soprintendenza archeologica non dovesse essere invitata alla conferenza di servizi indetta per l’esame dell’istanza di autorizzazione presentata dalla s.r.l. Wind Service, così indebitamente sostituendo con una propria diversa valutazione quella compiuta dalla Regione, la quale in realtà, in base a un apprezzamento discrezionale ad essa riservato, aveva convocato tale organo alla conferenza stessa, ma tardivamente, in tempo non utile a consentirgli di essere presente.

La censura va disattesa.

Con la decisione impugnata non sono stati superati i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, poichè il giudice a quo ha svolto sull’atto in questione un sindacato esclusivamente di legittimità e non di merito, utilizzando il parametro non dell’opportunità o della convenienza, ma della conformità al diritto: ha ritenuto che la conferenza di servizi si fosse svolta validamente, poichè l’assenza di vincoli archeologici nella zona destinata all’installazione dell’impianto eolico escludeva la necessità di chiamare a parteciparvi la Soprintendenza. Che invece quest’ultima (anche in mancanza dei vincoli suddetti, ma data l’esistenza in loco di un sito megalitico che aveva dato luogo a miti e leggende) dovesse essere ugualmente considerata come una delle “amministrazioni interessate”, da convocare tempestivamente a pena altrimenti dell’illegittimità delle determinazioni della conferenza, è un assunto della ricorrente la cui ipotetica fondatezza consentirebbe semmai di ravvisare, nella decisione impugnata, un error in iudicando, che non può costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione, stanti i limiti del controllo consentito a questa Corte dall’art. 362 cod. proc. civ. sulle decisioni del Consiglio di Stato. Per o stesso motivo non possono avere ingresso in questa sede le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente a proposito di ciò che nella decisione impugnata si è rilevato circa l’inidoneità della costruzione dell’impianto eolico sia a determinare un nocumento ai miti e leggende (peraltro non provati) che si tramanderebbero in loco, sia a comportare una modifica rilevante del paesaggio: si tratta anche in questo caso di accertamenti relativi ai presupposti richiesti ai fini dell’applicabilità delle norme che l’associazione “Italia Nostra” assumeva essere state violate nel procedimento concluso con l’adozione dell’autorizzazione rilasciata alla s.r.l. Wind Service, sicchè va esclusa in radice la configurabilità del vizio di eccesso di potere giurisdizionale denunciato dall’associazione “Italia Nostra” (cfr., tra le altre, Cass. s.u. 22 dicembre 2003 n. 19664).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. La soccombenza della ricorrente comporta la sua condanna a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per la s.r.l. Wind Service in 200,00 Euro, oltre a 3.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi in 200,00 Euro, oltre a 2.700,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate per la s.r.l. Wind Service in 200,00 Euro, oltre a 3.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi in 200,00 Euro, oltre a 2.700,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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