Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16245 del 09/07/2010
Cassazione civile sez. I, 09/07/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 09/07/2010), n.16245
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – est. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5723/2007 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto N. 51681/04 V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del
31/10/05, depositato il 13/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che la corte d’appello di Roma, con decreto del 13 febbraio 2006 ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 4.000,00, oltre agli interessi dalla data del decreto ed Euro 750,00 per spese in favore di C.R. a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato il 3 novembre 1993 davanti al pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, concluso con sentenza del 4 giugno 1996, appellata con ricorso del 28 marzo 1997 deciso con sentenza del 30 settembre 2003, eccedente di quattro anni, due mesi e ventitre giorni la durata ragionevole;
che avverso il provvedimento della corte d’appello la C., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi e che l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che la ricorrente censura il decreto della corte territoriale:
a) per avere determinato il periodo di durata irragionevole non applicando i parametri normalmente utilizzati dalla CEDU;
b) per avere liquidato l’indennizzo discostandosi dai parametri normalmente seguiti dalla CEDU;
c) per avere erroneamente liquidato le spese;
che i motivi sub a) e b) sono manifestamente infondati perchè 1) la durata ragionevole del giudizio di primo grado è stata determinata in tre anni e quella del giudizio di secondo grado in due anni in modo corrispondente ai parametri normalmente utilizzati dalla CEDU;
2) anche la liquidazione di Euro 1.000,00 per danno non patrimoniale per ogni anno di ritardo appare conforme ai parametri CEDU;
che la liquidazione delle spese processuali è avvenuta in violazione dei minimi tariffari;
che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, liquidando le spese del giudizio di primo grado in Euro 1.150,00 (Euro 380,00 per diritti, Euro 720,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi);
che, quanto alle spese di questo giudizio, stante la parziale soccombenza, possono essere compensate per due terzi.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a C.R. la somma pari a Euro 1.150,00 (Euro 380,00 per diritti, Euro 720,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge a titolo di spese per il giudizio di merito e, previa compensazione fino a due terzi, al pagamento di Euro 400,00 (compresi Euro 60,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge per le spese di questo giudizio di legittimità; le spese dovranno essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010