Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16244 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23892-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VIESSE COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE BOCCAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2093/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale dott. GIANCALONE GIOVANNI che ha

chiesto che codesta S.C. accolga il ricorso ed emetta le pronunce

conseguenti per legge.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 2093/44/2014, depositata il 3.03.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, proposto dall’Ufficio avverso la sentenza del giudice tributario provinciale, che aveva accolto il ricorso della VIESSE Costruzioni s.r.l., avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Ha riferito che il contenzioso aveva tratto origine dalle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’Ufficio e relativo al corrispettivo dichiarato nella compravendita di un manufatto, ceduto dalla VIESSE alla società ALIVA, pari ad Euro 242.520,00, a fronte di un mutuo, richiesto dall’acquirente, di 900.000,00. Era dunque seguita l’emissione dell’atto impositivo, impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che con sentenza n. 209/03/2011 aveva accolto le ragioni della società. La pronuncia era stata impugnata dall’ufficio soccombente ma la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività.

L’Agenzia ha censurato la decisione con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, dell’art. 155 c.p.c., comma 2, dell’art. 2963 c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente applicato la disciplina relativa al computo dei termini;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver fatto erronea applicazione dei principi regolatori sulla tempestività delle notifiche.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

L’intimata ha depositato controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

Nell’adunanza camerale del 23 febbraio 2021 la causa è stata trattata e decisa.

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

In via preliminare deve rigettarsi l’eccepita inammissibilità del ricorso. La società controricorrente sostiene che la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente, era fondata su una pluralità di ragioni, non tutte impugnate in sede d’appello dall’Agenzia delle entrate. Da ciò, prosegue la difesa, discende che il gravame era già inammissibile. A parte che l’eccezione non rispetta il principio di autosufficienza, non avendo riportato il contenuto della sentenza della Commissione provinciale, da cui evincere le singole ragioni di accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente, si tratta di questione che, nell’ipotesi di rinvio del processo alla Commissione regionale, sarà quel giudice ad occuparsi delle questioni di inammissibilità dell’appello medesimo.

Esaminando ora il merito del giudizio, a sentenza impugnata ha definito la controversia dinanzi a sè, dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio per l’intempestività della notifica. Ha in particolare sostenuto che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 24.06.2011, sicchè, ai fini del computo dei termini, essa doveva essere notificata entro il 6.02.2012, mentre risultava pervenuta alla società appellata l’8.02.2012.

Con il primo motivo l’Agenzia ha censurato la sentenza per l’erronea applicazione delle regole di computo dei termini di tempestiva notificazione dell’appello. Il motivo è fondato, e d’altronde ciò è riconosciuto dalla medesima difesa della controricorrente. Deve infatti riaffermarsi il principio secondo cui nel calcolo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2953 c.c., comma 4, i sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nei senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, alio spirare del giorno corrispondente a quello dei mese iniziale; analogamente si deve procedere quando ii termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 (secondo i termini vigenti ratione temporis), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass., 4/10/2013, n. 22699; da ultimo cfr. 15/07/2020, n. 15029; 1/02/2012, n. 2185). Ne discende che dal computo correttamente eseguito l’ultimo giorno per la notifica cadeva proprio l’8 febbraio 2013. L’Agenzia aveva pertanto tempestivamente notificato l’atto di appello e la Commissione tributaria ha errato nei ritenere tardiva la notificazione.

E’ fondato anche il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione si duole dell’errore processuale in cui è incorso il giudice regionale nell’aver tenuto conto, ai fini del perfezionamento della notificazione per ii notificante, della consegna del plico ai destinatario e non della consegna all’ufficio postale. Questa Corte con orientamento ormai consolidato ha affermato che in tema di notificazione a mezzo posta, compresa anche la fattispecie relativa ad appello dell’Agenzia delle entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale (Cass., 10/08/2010, n. 18551; 11/04/2017, n. 9340). La Commissione regionale si è discostata dal principio di diritto dispensato dalla Corte.

Nè assume rilievo quanto esposto nel controricorso, sull’irritualità della notifica. A parte che con argomentazione inequivoca il giudice regionale ha motivato la decisione sulla soia ritenuta tardività della notificazione e null’altro, ai fini dell’autosufficienza manca ogni riferimento a quali censure siano state sollevate in appello dalla contribuente sulla notificazione. Si tratta peraltro di questioni che potranno essere trattate in sede di rinvio, tanto più che in questa sede la controricorrente non ha formulato neppure un ricorso incidentale, ma mere osservazioni.

In conclusione il ricorso trova accoglimento. La sentenza va pertanto cassata e il procedimento va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania che in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, provvederà all’esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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