Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16244 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. I, 09/07/2010, (ud. 15/04/2009, dep. 09/07/2010), n.16244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10595/2006 proposto da:

L.L.C., R.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DE’ PREFETTI 26, presso lo studio dell’avvocato ORESTANO

ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato CREMONA Antonino Maria;

– ricorrenti –

e contro

MIN. ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il

22/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale penale di Agrigento del 22 febbraio 2006 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dall’avv. R.S. avverso il rigetto della richiesta di liquidazione di compensi professionali per l’opera prestata in favore di L.L.C., imputato ammesso al gratuito patrocinio. Il ricorso non nè stato notificato ed è pervenuto a mezzo posta alla cancelleria della Corte di Cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 19161 del 2009 le sezioni unite civili hanno affermato il principio che le controversie aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali degli ausiliari del giudice e gli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio statale hanno natura civile e che, pertanto, le opposizioni debbono essere trattate col rito civile, così come alle sezioni civili della corte debbono essere indirizzati i ricorsi. Poichè la pronuncia è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso proposto con il rito penale, la parte ricorrente può essere riammessa in termini per effettuare la notifica del ricorso al Ministero dell’Economia.

P.Q.M.

Assegna alla ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso al Ministero dell’economia. Rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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