Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16243 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9548-2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO MARIA CAPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 2^ DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 653/33/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 04/02/2016; esaminata la memoria

ex art. 380-bis c.p.c. di parte ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno d’imposta 2008 scaturiti da accertamenti bancari a carico del contribuente, Notaio in Milano, tanto la C.T.P. quanto la C.T.R. hanno parzialmente accolto le contestazioni del contribuente, che ora ricorre per cassazione censurando la nullità della sentenza d’appello per omessa motivazione, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo;

2. la controricorrente contesta ammissibilità e fondatezza dei motivi; Considerato che:

3. all’esito della camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione (art. 380-bis c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5);

4. peraltro, nella memoria difensiva il contribuente ha dedotto e allegato la propria “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 – con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti – nonchè ai sensi del successivo D.L. 27 marzo 2017, n. 36.

PQM

 

Dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA