Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16243 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16243
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9548-2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PAOLO MARIA CAPE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 2^ DI MILANO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 653/33/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 04/02/2016; esaminata la memoria
ex art. 380-bis c.p.c. di parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno d’imposta 2008 scaturiti da accertamenti bancari a carico del contribuente, Notaio in Milano, tanto la C.T.P. quanto la C.T.R. hanno parzialmente accolto le contestazioni del contribuente, che ora ricorre per cassazione censurando la nullità della sentenza d’appello per omessa motivazione, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo;
2. la controricorrente contesta ammissibilità e fondatezza dei motivi; Considerato che:
3. all’esito della camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione (art. 380-bis c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5);
4. peraltro, nella memoria difensiva il contribuente ha dedotto e allegato la propria “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 – con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti – nonchè ai sensi del successivo D.L. 27 marzo 2017, n. 36.
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017