Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16243 del 27/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16243 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 22460-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
CARROZZA ANNA MARIA;
– intimataavverso la sentenza n. 200/52/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 23.6.2010, depositata il 28/06/2010;
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Data pubblicazione: 27/06/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
rilevato che il 4.3.13, all’esito del deposito della relazione redatta ai sensi
dell’art. 380 bis cpc, è stata fissata alla data dell’8.5.13 l’adunanza in camera
di consiglio per la discussione del ricorso in epigrafe;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria
dell’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’ Agenzia del territorio, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 29.3.13 (questa Corte ha chiarito,
nella sentenza n. 4950/12, che “gli avvocati dello Stato esercitano le loro
funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno
bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il
mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”);
che, in difetto di costituzione dell’intimata, si deve dichiarare l’estinzione del
giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso;
che, essendo la rinuncia pervenuta dopo la fissazione della camera di consiglio,
la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass.
1878/11);
che non vi è luogo a regolazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma 8 maggio 2013.
CENICCOLA.