Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16243 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. un., 26/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SVILUPPO IMMOBILIARE ROMA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente 569 domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato FLECCHIA

MARCO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

del Comune stesso, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALI

GIORGIO, per procura speciale del notaio dott. Gennaro Mariconda di

Roma, rep. 48657 del 14/10/2009, in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 45598/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Giovanni ANGELONI per delega dell’avvocato Marco

Flecchia;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. Sviluppo Immobiliare Roma avverso l’invito, che le era stato rivolto dal Comune di Roma, a pagare 542,51 Euro come rimborso delle spese occorse per la chiusura di ufficio di un passo carrabile non autorizzato. La decisione si basa sul rilievo che “il provvedimento impugnato va considerato … quale espressione dell’attività amministrativa della P.A. nell’interesse pubblico per la quale sembrerebbe competente a conoscere delle eventuali vertenze il giudice amministrativo”.

Contro tale sentenza la s.r.l. Sviluppo Immobiliare Roma ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Comune di Roma non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, tra loro intimamente connessi e da esaminare pertanto congiuntamente, la s.r.l. Sviluppo Immobiliare Roma deduce di avere correttamente adito il Giudice di pace – peraltro in conformità con la precisa indicazione in tal senso contenuta nell’atto impugnato – poichè si verte in tema di una presunta violazione di norme relative alla circolazione stradale e quindi in materia di pertinenza della giurisdizione ordinaria.

L’assunto è fondato.

L’invito al pagamento in questione è stato emesso dal Comune di Roma per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la chiusura di ufficio di un passo carrabile, nel presupposto che esso fosse stato aperto senza autorizzazione. Per questa fattispecie l’art. 22 C.d.S. commina una sanzione pecuniaria, oltre a quella accessoria del “ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese”, mentre l’art. 211 C.d.S., per il caso di inottemperanza, dispone che il prefetto dia facoltà di compiere le opere necessarie all’ente proprietario o concessionario della strada ed emetta ordinanza ingiunzione per il recupero delle relative spese:

recupero che è sostitutivo del ripristino cui era tenuto il contravventore e quindi ha anch’esso natura sanzionatoria, sicchè compete comunque al giudice ordinario decidere sulle contestazioni mosse dal destinatario della pretesa di rimborso. E’ pertanto irrilevante, ai fini della giurisdizione, la circostanza che il Comune, anzichè dare corso alla procedura delineata dalle disposizioni prima richiamate, ne abbia seguita una diversa e atipica, come viene definita nella sentenza impugnata: ciò non esclude che la controversia attenga al campo delle violazioni di norme sulla circolazione stradale e delle relative sanzioni.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale la s.r.l.

Sviluppo Immobiliare Roma lamenta che il Giudice di pace non ha provveduto sulla questione che gli era stata sottoposta, relativa alla totale estraneità dell’opponente al passo carrabile cui si riferisce l’invito di pagamento oggetto del giudizio.

Accolti pertanto i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro magistrato dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altro magistrato dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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