Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16243 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26885/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 899/5/18, depositata il 13 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M. ha impugnato, davanti alla CTP di Roma, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Amministrazione ha rettificato il classamento di due immobili di sua proprietà siti in (OMISSIS).

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

La CTP di Roma, con sentenza n. 16394/15/2016, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.

Il contribuente non si è costituito.

La CTR del Lazio, con sentenza n. 899/5/18, ha respinto l’appello.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, poichè la CTR del Lazio avrebbe errato nell’affermare l’inesistenza della notifica dell’atto di appello in quanto eseguita a mezzo di licenziatario postale diverso dal fornitore del servizio universale.

La doglianza è fondata.

Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., SU, n. 299 del 10 gennaio 2020).

Nella specie, la CTR ha accertato che la notifica è stata effettuata tempestivamente rispetto alla data di pubblicazione della decisione di primo grado, ma ha pure affermato che “non può reputarsi rituale, in quanto effettuata tramite il corriere privato “Nexive spa””, con la conseguenza che, essendo stata considerata la detta notifica inesistente, l’appello è stato dichiarato inammissibile.

Si tratta, però, di affermazione in diritto in contrasto con la summenzionata interpretazione della normativa in materia di notificazione degli atti fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, la doglianza è fondata.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., atteso che la CTR del Lazio avrebbe ritenuto non sanata la notifica di cui sopra nonostante l’avvenuta costituzione di controparte.

La doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell’accoglimento del primo motivo.

3. Il ricorso è, quindi, accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo.

La decisione è cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè decida la controversia nel merito, anche in ordine alle spese di lite, una volta rinnovata la notifica dell’atto di appello al contribuente.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo;

– cassa con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, una volta rinnovata la notifica dell’atto di appello al contribuente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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