Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16242 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16242
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9362-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SADELMI SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 112, presso lo studio della LEGALCOM TELEMATICA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO FRANCICA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 602/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 27/01/2016; esaminata la memoria
ex art. 380-bis c.p.c. della controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con riguardo alla contestazione di non avere la contribuente provveduto, negli anni 2007-2008, a regolarizzare le fatture emesse fuori campo Iva dalla propria fornitrice General Electric International Inc., la C.T.R. ha accolto l’appello della società, ritenendo l’obbligo di regolarizzazione limitato ad un controllo formale, escluso ogni apprezzamento critico sulle dichiarazioni dell’emittente;
2. l’amministrazione deduce violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 8 nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7 e 21 stante la piena consapevolezza della committente che si trattava di fornitura soggetta al campo Iva, essendosene espressamente accollata l’obbligo di pagamento; la controricorrente propone dal canto suo “ricorso incidentale condizionato” e formula in subordine istanza di rimessione alla Corte giust. UE.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. all’esito della camera di consiglio il collegio, tenuto conto del valore della causa e della giurisprudenza richiamata nella proposta del relatore (Cass.15302/15, 26183/14, 1974/13, 19624/09), ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione (art. 380-bis c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5);
4. nelle note difensive la contribuente ha altresì segnalato di aver presentato domanda di adesione alla sanatoria D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017