Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16242 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9362-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SADELMI SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 112, presso lo studio della LEGALCOM TELEMATICA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO FRANCICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 27/01/2016; esaminata la memoria

ex art. 380-bis c.p.c. della controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo alla contestazione di non avere la contribuente provveduto, negli anni 2007-2008, a regolarizzare le fatture emesse fuori campo Iva dalla propria fornitrice General Electric International Inc., la C.T.R. ha accolto l’appello della società, ritenendo l’obbligo di regolarizzazione limitato ad un controllo formale, escluso ogni apprezzamento critico sulle dichiarazioni dell’emittente;

2. l’amministrazione deduce violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 8 nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7 e 21 stante la piena consapevolezza della committente che si trattava di fornitura soggetta al campo Iva, essendosene espressamente accollata l’obbligo di pagamento; la controricorrente propone dal canto suo “ricorso incidentale condizionato” e formula in subordine istanza di rimessione alla Corte giust. UE.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. all’esito della camera di consiglio il collegio, tenuto conto del valore della causa e della giurisprudenza richiamata nella proposta del relatore (Cass.15302/15, 26183/14, 1974/13, 19624/09), ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione (art. 380-bis c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5);

4. nelle note difensive la contribuente ha altresì segnalato di aver presentato domanda di adesione alla sanatoria D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

PQM

 

Dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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