Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16242 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. un., 26/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, 2011 VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio degli avvocati BONAIUTI

DOMENICO, BONAIUTI PAOLO, che lo rappresentano e difendono, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIREZIONE TERRITORIALE

PROVINCIALE DI BARI, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2010 della CORTE DEI CONTI – Sezione Prima

Giurisdizionale centrale d’appello – ROMA, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Domenico BONAIUTI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso proposto da R.V., la Corte dei conti, sez. Puglia, ha riconosciuto al ricorrente, titolare di pensione privilegiata tabellare a carico del Ministero della Difesa, il diritto all’indennità integrativa speciale in misura intera e della 13 mensilità (con annessi oneri indennitari) su detto trattamento; lo stesso giudice ha ritenuto che, nella fattispecie, non operi l’eccepita prescrizione quinquennale bensì quella ordinaria decennale, individuando il dies a quo nella data dell’atto introduttivo del giudizio.

Avverso tale decisione hanno proposto appello principale il Ministero dell’Economia e Finanze ed incidentale il R..

Con sentenza in data 11.6/12.7.2010, la Corte dei Conti, ha accolto l’appello principale, statuendo, sulla base di una consolidata giurisprudenza, che sugli arretrati dei ratei di i.i.s. e tredicesima mensilità non corrisposti si applica la prescrizione quinquennale dei ratei stessi con dies a quo dal maggio 2001 e che sulle somma da corrispondere spettano gli interessi legali a decorrere da ogni singola scadenza e, dalla data di entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre ex art. 111 Cost. e ex art. 362 c.p.c., ipotizzando, sulla base di un articolato motivo, un eccesso di potere legislativo da parte del giudice a quo, il R.; resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico, articolato motivo su cui si basa il presente ricorso, in una fattispecie in cui, in sede di appello, la Corte dei Conti definisce questione afferente una azione di ripetizione di ratei di i.i.s. e la pregiudiziale questione di prescrizione, il ricorrente impugna ex art. 362 c.p.c. la decisione adottata, prospettando che l’Organo decidente abbia “creato” norme sulla prescrizione, così invadendo la sfera del legislatore. Premesso che nella fattispecie risulta applicata una consolidata giurisprudenza secondo cui, sugli arretrati dei ratei I.I.S e sulla tredicesima mensilità non corrisposti si applica la prescrizione quinquennale, deve rilevarsi la implausibilità del tentativo posto in essere con il ricorso in esame, in ragione della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato al riguardo (v. Cass. SS. UU. n 2068 del 2011) la non configurabilità del preteso eccesso di potere (come già affermato con le ordinanze nn 24175 del 2004 e 11091 del 2003), significando che in tema di limiti al sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo meramente teorico, in quanto, postulando che il giudice applichi non la norma esistente, ma una norma da lui creata, potrebbe ipotizzarsi solo a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da una attività interpretativa, la quale non ha in realtà una funzione meramente euristica,ma si sostanzia in un’opera creativa della volontà delle legge nel caso concreto.

Nella fattispecie che ne occupa, la Corte dei conti in sede giurisdizionale si è limitata ad applicare una consolidata interpretazione, affermando che trovando l’i.i.s. la sua fonte e misura direttamente nella legge, non vale per la stessa il più lungo termine di prescrizione decennale bensì il termine quinquennale.

Trattasi all’evidenza di una interpretazione del dettato normativo, scevro da ogni dubbio di creazione da parte del giudice della norma applicata.

In base alle considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come nella parte dispositiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA