Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16242 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6386-2016 proposto da:

P.R.;

– ricorrente –

contro

LUPI AUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato PAOLO LENSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/2014 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 25/08/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato in data 18 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

” P.R., con atto notificato il 13 ottobre 2015, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 839/14, depositata in data 25 agosto 2014.

Vi ha resistito, con controricorso, la s.r.l. Lupi Auto.

Il ricorso appare improcedibile, in quanto – come risulta dal pertinente certificato negativo della cancelleria – non è stato depositato dalla ricorrente, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c..

L’iscrizione a ruolo è avvenuta su istanza della controricorrente.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato improcedibile.”;

che la suddetta relazione è stata notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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