Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16241 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.28/06/2017), n. 16241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27555-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO CONTI
ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato SABRINA METTA che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 791/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI L’ACQUILA – SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA, depositata
il 29/07/2015;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA nella camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del
16/03/2017;
vista la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dalla
controricorrente.
Fatto
RILEVATO
che:
1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento e liquidazione ICI anni 2006 e 2007 su classamento eseguito dall’Ufficio, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 4, 7, 9 e 61, avendo la C.T.R. sostanzialmente ritenuto che l’appartamento della contribuente “dovrebbe rientrare nella classe 1 della categoria A12 solo perchè alcuni appartamenti situati più vicino al mare sono stati inquadrati in questa stessa classe”;
2. la controricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica a mezzo pec della sentenza d’appello.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. l’Agenzia delle entrate risulta aver notificato il ricorso per cassazione solo alla contribuente e non anche al Comune di Francavilla al mare, benchè parte appellata nel giudizio di secondo grado;
4. questa Corte ha da tempo chiarito che “in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso” (Cass. sez., 14253/16), configurandosi in tal caso un’ipotesi di “cd. litisconsorzio necessario processuale” (Cass. Sez. 1, 7732/16), con la precisazione che, in simili ipotesi, “l’omessa impugnazione della senten.za nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del,gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretemessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. Sez. 5, 10934/15; conf. Cass. 14253/16 cit.);
4. il rilievo riveste carattere preliminare anche rispetto all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla contribuente, dovendosi prima di tutto ordinare alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, parte costituita in grado di appello.
PQM
dispone rinvio a nuovo ruolo assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune d Francavilla al mare.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017