Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16241 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16940/2017 R.G. proposto da:

Hua Yi Si Onlus, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Buscemi,

elettivamente domiciliata in Roma, via Serpieri 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,

n. 9888/02/16, depositata il 30 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Associazione Hua Yi Si Onlus ha impugnato, davanti alla CTP Roma, l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni notificatole il (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato a suo carico una maggiore imposta di registro, oltre interessi e sanzioni.

La CTP di Roma, con sentenza n. 10484/22/15, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9888/02/16, ha accolto.

L’Associazione Hua Yi Si Onlus ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, l’Associazione Hua Yi Si Onlus lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carenza assoluta di motivazione nonchè per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la CTR non avrebbe chiarito quali fossero le ragioni della sua decisione e non avrebbe valutato la circostanza della complessità dell’iter procedimentale necessario per la ristrutturazione edilizia e il cambio di destinazione d’uso dell’immobile oggetto di causa.

Le doglianze sono prive di pregio.

In ordine alla mancanza di motivazione, si osserva che la decisione di secondo grado affronta specificamente la questione del decorso del termine decadenziale per il conseguimento dell’agevolazione fiscale, precisando che “i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in alcun modo considerarsi svolgimento di propria attività”.

Pertanto, non può ritenersi che sussista l’omissione contestata.

Per ciò che concerne il motivo attinente all’omesso esame di un fatto decisivo, si rileva che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima allegata, art. 1, nota II quater, l’agevolazione de qua spetta “A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto”.

Ad avviso di parte ricorrente, i lavori di ristrutturazione del bene avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di un utilizzo diretto della res (presupposto previsto dalla legge per godere del beneficio in esame) e la loro lunga durata (quattro anni), che aveva comportato il superamento del termine legale di due anni imposto per porre in atto il detto utilizzo diretto, sarebbe stata da imputare a problematiche burocratiche e non, quindi, a sua colpa.

La prospettazione dell’Associazione Hua Yi Si Onlus non può essere condivisa.

Infatti, innanzitutto, si sottolinea che la sentenza qui impugnata ha, come sopra evidenziato, espressamente valutato la questione dei lavori di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che non può essere dedotto l’omesso esame di tale circostanza.

Inoltre, deve affermarsi che non possono assumere rilievo, ai fini del perfezionamento del requisito del citato utilizzo diretto, le attività preparatorie, come l’acquisto e la ristrutturazione di beni utili per l’attività principale dell’ente (Cass., Sez. 5, n. 32432 del 14 dicembre 2018, non massimata), in quanto la legge ricollega espressamente la concessione delle agevolazioni richieste al solo fatto del menzionato utilizzo diretto, senza dare alcun peso ad ulteriori circostanze.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

2) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite sono compensate in considerazione della natura delle questioni affrontate in ordine alle quali, al momento della presentazione del ricorso, non vi era un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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