Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16241 del 09/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 09/07/2010), n.16241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6747/2009 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE
75, presso lo studio dell’Avvocato BATTAGLIA Vincenzo, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L’AREA DI CATANZARO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1461/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 15/07/08, depositata il 23/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Generale Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
F.R. con ricorso al Tribunale di Lamezia Terme – giudice del lavoro ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione perchè fosse accertato il proprio diritto all’assunzione come collaboratore scolastico per il periodo 1 gennaio 2000 – 13 maggio 2001, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
La domanda è stata rigettata e la F. ha impugnato la sentenza.
Con l’appello la F. ha contestato l’interpretazione data dal primo giudice al D.M. 23 giugno 1999, emanato in attuazione della L. n. 124 del 1999.
L’amministrazione nel resistere all’appello ha invocato la norma di interpretazione autentica dell’art. 8 della menzionata L. n. 124 del 1999, contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.
L’appello è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Catanzaro in adesione alle difese dell’amministrazione.
La F. ricorre per cassazione contro la sentenza per un motivo deducendo nullità della sentenza “per omessa motivazione”.
L’Amministrazione resiste con controricorso sollevando eccezione di inammissibilità per non conformità del ricorso alle disposizioni dell’art. 366 bis c.p.c..
L’eccezione di inammissibilità non è fondata, visto che il fatto decisivo è precisamente indicato nella circostanza che la decisione del giudice di appello riguarda una questione del tutto diversa da quella che ha formato oggetto del giudizio di primo grado e del ricorso in appello, sicchè sulle censure fatte valere con l’appello la motivazione è completamente omessa.
Dalla lettura della sentenza emerge poi che la Corte di merito ha deciso la controversia ritenendo che essa avesse ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità giuridica al personale ATA a norma della L. n. 124 del 1999, art. 8, mentre, pur riguardando un lavoratore appartenente alla detta categoria, essa aveva il diverso oggetto indicato in precedenza.
Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto con rinvio della sentenza alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione deciderà la controversia tenendo conto dell’effettivo oggetto della stessa e del reale contenuto del gravame, e provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010