Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16240 del 03/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale 21114-2015 proposto
da:
C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CRIVELLUCCI
n. 21, presso lo studio dell’Avvocato CRISTINA CONTI, rappresentato
e difeso dall’Avvocato GABRIELE DE PAOLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15407/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 13/09/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato in data 26 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:
“Pronunciando sul ricorso proposto da C.T. contro il Ministero dell’economia e delle finanze avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 12 agosto 2009 in tema di equa riparazione, la 6-1 Sezione di questa Corte, con sentenza 13 settembre 2012, n. 15407, ha così provveduto: “accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere, a titolo di equa riparazione, al ricorrente la somma di Euro 7.000, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario, della metà delle spese processuali relative al giudizio di merito, liquidata, in complessivi Euro 570 (di cui Euro 245 per onorari ed Euro 300 per diritti), e delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro (di cui Euro 50 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge”.
Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa sentenza C.T. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 4 settembre 2015.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
L’istanza di correzione appare fondata, perchè dal dispositivo della sentenza della Corte di cassazione emerge per tabulas che la Corte ha omesso, per mero errore materiale, di quantificare l’importo complessivo delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, limitandosi ad indicare il solo importo delle spese vive, pari ad Euro 50.”;
che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Considerato che, preliminarmente, occorre dare dato che parte ricorrente ha dimostrato il perfezionamento del procedimento notificatorio, producendo la cartolina di ritorno attestante che la copia notificata del ricorso è stata ricevuta dall’Avvocatura generale dello Stato il 10 settembre 2015;
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il dispositivo della sentenza di questa Corte 13 settembre 2012, n. 15407, deve essere corretto nei termini di cui alla relazione, inserendosi la liquidazione in complessivi Euro 600 delle spese del giudizio di legittimità;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente ricorso, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.
PQM
La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione Sesta Civile – 1, 13 settembre 2012, n. 15407, ordina che, nel dispositivo della sentenza, sia aggiunta, in fine, dopo le parole “del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro”, e prima delle parole “(di cui Euro 50 per esborsi)”, la seguente cifra “600”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016