Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1624 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46 – 48, presso

l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 14894/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositato il 15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIORGIO ABBATI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto depositato il 15/4/2008, la corte d’appello di Venezia ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione a favore del ricorrente M.C. della somma di Euro 2750,00, oltre interessi legali dal 5 dicembre 2006 al saldo, nonche’ al rimborso della meta’ delle spese di lite, per il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti alla Corte dei Conti – sez. giurisdizionale, con ricorso depositato il 18/6/1998, per ottenere la riliquidazione dell’assegno di pensione sulla base degli aumenti stipendiali derivanti dal CCNL, e definito con sentenza n. 901 depositai il 25/10/2006, con reiezione della domanda.

La corte d’appello, respinte le eccezioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio, ha valutato nel caso superata di cinque anni e quattro mesi la durata ragionevole del processo in oggetto, non particolarmente complesso, fissata in tre anni, ed ha riconosciuto al ricorrente, alla stregua dei criteri applicati dalla Corte di Giustizia per casi simili, la somma di Euro 500,00 per anno di eccessiva durata, tenuto conto della scarsa rilevanza della posta in gioco e soprattutto in presenza di un ricorso collettivo proposto da una settantina di pensionati.

Il M. propone ricorso per cassazione con due motivi, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio.

Il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Va in primis dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso come proposto e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che il giudizio di merito, introdotto con ricorso depositato il 5/12/2006 e definito con il decreto depositato il 15/4/2008, si e’ svolto legittimamente nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che nei giudizi di equa riparazione per violazione del termine ragionevole, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224 che ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 attribuendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze la legittimazione residuale spettante in precedenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica esclusivamente ai giudizi nella fase di merito introdotti successivamente all’entrata in vigore di detta modifica (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225) e non a quelli iniziati prima, come nel caso, e ritualmente svoltisi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sul principio, vedi Cass. 21352/2009).

1.2.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo;

la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale: , in violazione del diritto vivente, in relazione alla durata complessiva di oltre anni 8 e mesi 4, liquidato la somma di Euro 2750,00, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo , in un importo irragionevole, sotto la soglia di Euro 1000,00, che costituisce il parametro base di liquidazione del danno, senza alcun elemento concreto probatorio, dopo avere reso una mera enunciazione di principio.

1.3.- Con il secondo motivo, subordinato rispetto al primo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 366 bis c.p.c., difetto di motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nel se la corte territoriale potesse procedere a riduzione del danno morale da Euro 1000,00 ad Euro 500,00 ad anno irragionevole, senza prendere in esame in concreto l’oggetto del giudizio presupposto, che aveva riguardo al riconoscimento di un nuovo trattamento pensionistico.

2.1.- Il primo motivo e’ fondato nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del secondo motivo. Va fatta applicazione nel caso del principio seguito da questa Corte anche per i giudizi instaurati avanti al giudice amministrativo, nel senso che la lesione del diritto alla definizione del processo nel termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1 della Convenzione va riscontrata, anche per le cause davanti al Giudice pensionistico, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, mentre l’omissione od il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo o di sollecitazione o di trattazione anticipata (pur quando prevista dalla prassi degli uffici giudiziari quale strumento acceleratorio, come sarebbe stato possibile nel caso, L. n. 19 del 1994, ex art. 1, comma 4 bis, atteso che il ricorso avanti alla corte dei conti risulta depositato il 18/6/1998 e quindi successivamente alla riforma di cui al D.L. n. 453 del 1993, convertito con modificazioni nella L. n. 19 del 1994, che riconosce il potere di fissazione soltanto e d’ufficio al Presidente della Sezione, ex art. 6, comma 3, nel mentre l’onere di instare per la prosecuzione spetta alla parte solo per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione a pena di estinzione, ex art. 6, comma 1, cosi’ come previsto dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 3, per la perenzione dei ricorsi a pendenza ultradecennale), non implica il trasferimento sulla parte della responsabilita’ dello Stato per il superamento della scadenza ragionevole, ne’ il differimento della decorrenza del termine ragionevole di durata dalla data della proposizione della domanda, collocandosi la mancata presentazione di istanza acceleratoria sul terreno della valutazione della entita’ del patema d’animo sofferto a ragione del ritardo, e quindi della misura del ristoro da riconoscersi in termini di equa riparazione (cosi’ tra le ultime, nel giudizio pensionistico, Cass. 3782/2006 e 8156/2006 e nel giudizio amministrativo, Cass. 14753/2010, Cass. 1365/2008, S.U. 28507/2005, Cass. 19804/2005).

Non e’ altresi’ rilevante ai fini della configurazione del diritto il riferimento alla entita’ della posta in gioco (Cass. 1630/2006) ed alla natura collettiva della controversia.

Nel caso, la corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole in tre anni, ha riconosciuto l’importo di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo e proporzionalmente per la frazione di anno, importo inferiore anche rispetto a quanto, gia’ ridotto rispetto ai parametri ordinari, ritenuto suscettibile di liquidazione dalle recentissime sentenze CEDU del 16 marzo e 6 aprile 2010, in relazione ai singoli casi ed alle peculiarita’ degli stessi. In adesione all’orientamento assunto dalla pronuncia 14753/2010, in accoglimento del ricorso in base ai principi sopra enunciati, va pertanto cassato il decreto impugnato, e, decidendosi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenuto conto degli elementi sopra indicati, considerate le specificita’ del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al giudice contabile oltre i limiti ragionevoli di durata, che ha evidenziato, in relazione al comportamento delle parti, uno scarso interesse alla causa, nonche’ considerate la natura e la consistenza della pretesa azionata e i margini di riduzione ricavabili dalle decisioni della CEDU sopra indicate, l’indennizzo puo’ essere liquidato nella misura forfettaria complessiva di Euro 4200,00, con gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Attesa la relativa novita’ della questione, si ritiene di potere compensare le spese del presente giudizio tra il ricorrente ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Attesa la soccombenza, la Presidenza del Consiglio va condannata alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di merito e di legittimita’, negli importi indicati in dispositivo, e con distrazione per le spese del giudizio di merito.

PQM

La Corte Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa il decreto impugnato in parte qua e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 4200,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio di merito e di legittimita’, che determina per il giudizio di merito, nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 351,00 per diritti, ed Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore degli avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, e per il giudizio di legittimita’, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio di legittimita’ tra parte ricorrente ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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