Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1624 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22166-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GUANTIERI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 50/12/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, emessa il 04/03/2013 e depositata il

06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Marco Guantieri, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento notificata a F.A., relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2007.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, correlato alla prospettata violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, commi 2 e 2 bis è manifestamente infondato.

Giova ricordare che Cass. S.U. n. 13378/2016 ha fissato, per quel che qui interessa, i seguenti principi di diritto:

1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis.

A tali principi si è attenuta la CTR, avendo riconosciuto alla parte contribuente che ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento notificatale il diritto di provare in giudizio l’esistenza di errori incidenti sulla dichiarazione che aveva costituito la base per il controllo formale operato dall’Ufficio, poi sfociato nell’emissione della cartella impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato.

In relazione all’intervento chiarificatore delle S.U. si impone la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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