Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16239 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16239

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15433-2013 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8445/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sugli appelli (principali, poi riuniti) proposti da P.F. e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rigettato la domanda proposta dalla P. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione tra le parti ed il conseguente risarcimento dei danni. Ha ritenuto la Corte territoriale che non potesse ravvisarsi alcun abuso essendo stato stipulato dalla lavoratrice un solo contratto annuale e per il resto risultando le tipologie di supplenze sorrette da ragioni oggettive di carattere temporaneo quale la necessità di espletamento del servizio scolastico nei casi di momentanea assenza del docente titolare della cattedra;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.F. affidato a cinque motivi;

– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la ricorrente ha stipulato almeno tre contratti con scadenza al 31 agosto ed esattamente negli anni scolastici 2006/07, 2007/08, 2008/09;

– con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2 della direttiva 1999/70/CE, nonchè del preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera b, della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10 e 11 anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4. Premette che le supplenze disciplinate dalla L. n. 124 del 1999, art. 4 sono volte a soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano a vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti dal richiamato art. 4, comma 3 presuppongono una ragione effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo più stipulati nei casi di sostituzione di personale assente. Deduce che la normativa speciale, in quanto in insanabile contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, è stata da quest’ultimo abrogata, in forza della nonna di chiusura dettata dall’art. 11 dello stesso decreto. Aggiunge che il sistema del reclutamento del personale a termine della scuola viola la direttiva richiamata in rubrica, perchè consente la reiterazione del contratto a tempo determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi ritenere tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza porre alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei contratti;

– con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 oltre che della direttiva eurounitaria e del già richiamato D.Lgs. n. 368 del 2001. Sostiene che, una volta accertata la illegittimità della reiterazione, dovrebbe essere disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto il personale da immettere definitivamente nei ruoli del Ministero viene individuato sulla base della posizione rivestita nelle graduatorie permanenti, utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali. Nell’ambito scolastico, quindi, alla pronuncia di conversione non risulta ostativo il principio costituzionale del pubblico concorso, giacchè il reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da quest’ultimo. Aggiunge che la giurisprudenza della Corte di Giustizia è chiara nell’affermare che l’abuso può essere represso e sanzionato anche attraverso una misura diversa dalla conversione, purchè quest’ultima sia effettiva, dissuasiva ed equivalente. Il risarcimento del danno, pertanto, deve essere congruo e deve avere anche una finalità sanzionatoria;

– con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del diritto comunitario avuto riguardo alla direttiva 1999/70 CE e la violazione dell’obbligo internazionale derivante dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Asserisce che il D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18 sarebbe in contrasto con la citata direttiva 1999/70/CE;

– parte ricorrente chiede anche darsi avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE, formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e della clausola 4 dello stesso accordo quadro, e sull’ipotizzato contrasto 3 del principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel nostro ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare nel Comparto Scuola;

– infine, con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. dolendosi della condanna alle spese;

– il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: i rilievi sono basati su risultanze di atti di causa (contratti stipulati) senza che di tali atti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, sia trascritto il contenuto completo con riferimento alle parti oggetto di doglianza e senza che gli stessi siano stati individuati con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (cfr. ex multis Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; id. 23 marzo 2010, n. 6937; 30 luglio 2010, n. 17915; 12 giugno 2008, n. 15808; 25 maggio 2007, n. 12239). Al suddetto fine è, nel caso di specie, del tutto insufficiente l’aver indicato di aver “allegato e documentato” l’esistenza di contratti asseritamente aventi scadenza al 31 agosto (pag. 12 del ricorso). Il dato, peraltro, è smentito da quanto riportato nello stesso ricorso, nella parte relativa allo svolgimento del processo ove (punto 1) è specificato che solo uno dei contratti stipulati dalla P. aveva avuto temine al 31 agosto;

– il secondo, terzo e quarto motivo (da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione) sono infondati ai sensi di quanto previsto dalla decisione di questa Corte n. 22557/2016 ai cui principi occorre uniformarsi;

– in particolare è stato affermato (punto 118.1 della citata Cass. n. 22557/2016) che la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297/1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

– è stato anche precisato (punto 119.B) che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, e 11 e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, detto art. 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi;

– è stato rimarcato (punto 120.C) che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;

– è stato, altresì, chiarito (punto 121.D) che nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109 e così anche (punto 122.E) nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore dell’indicata legge, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali;

– qualora trattasi (punto 124.G) di ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072/2016;

– invece (punti 102 e 125.H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

– va rilevato che nella fattispecie dedotta in giudizio non è configurabile comunque alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto emerge dalla combinata lettura della sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione che, fatta eccezione per un solo contratto con scadenza al 31 agosto (infra a 36 mesi), si è trattato esclusivamente di assunzioni a termine su posti di organico di fatto (con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell’attività didattica) per coprire posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l’aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l’aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico – cfr. punto 19 della citata Cass. n. 22557/2016 -;

– la parte ricorrente non ha, d’altra parte mai dedotto o allegato – se non con apodittica e generica affermazione – che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio nè tampoco ha allegato circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili;

– vanno, poi, richiamate le considerazioni esposte nei punti da 105 a 116 della citata decisione di questa Corte in merito alla non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacchè sul concetto di equivalenza ed effettività la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072/2016;

– è infine inammissibile il quinto motivo, del tutto inconferente rispetto al decisum (in punto di regolamentazione delle spese non vi è stata alcuna pronuncia di condanna);

– quanto innanzi considerato evidenzia l’insussistenza di alcuna ragione per accogliere la richiesta, formulata dalla ricorrente nella memoria per la rimessione alla pubblica udienza;

– pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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