Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16239 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. II, 25/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 25/07/2011), n.16239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI BOCCEA 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCO LUIGI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURRU GIOVANNI

PIETRO;

– ricorrente –

contro

COND. VIA (OMISSIS) in persona dell’Amin.re pro tempore

G.S.;

– intimato –

sul ricorso 31200-2005 proposto da:

G.S. (OMISSIS) in proprio e quale ex

Amministratore del Condominio (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio

dell’avvocato RICCI LUCIANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

R.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35760/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA, 3^

SEZ-

CIVILE, depositata il 24/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

assorbimento, in parte, del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.C. proponeva di fronte al giudice di pace di Roma ricorso per revocazione della sentenza emessa dallo stesso giudice e tra le stesse parti in data 3/26.11. 2003 per assunto errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) consistito nell’aver affermato esistere una entità condominiale relativa alla pal. (OMISSIS) del condominio di via (OMISSIS); per dolo di una parte a danno dell’altra, consistito nell’aver nascosto al giudicante che il Tribunale aveva dichiarato l’esistenza di un solo condominio; nell’aver giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza.

Si costituiva il Condominio proponendo eccezioni in rito e contrastando nel merito la richiesta attorea.

Con sentenza in data 22/24.9.2004, il giudice adito rigettava l’istanza di revocazione e compensava le spese.

Osservava il giudicante che la sentenza oggetto di revocazione, pronunciata secondo equità, non era appellabile; che per “stesso giudice” doveva intendersi lo stesso ufficio; che la unitarietà o meno del Condominio aveva costituito punto controverso della causa e non fatto la cui verità era stata incontrastabilmente esclusa; che non era ravvisabile dolo nel comportamento della controparte, non potendosi lo stesso individuare nella semplice slealtà; che non era stato dimostrato alcun fatto relativo a prove dichiarate false.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, la R.; resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, con cui si accennano due censure, illustrate anche con memoria, G.S., in proprio e quale ex amministratore del condominio di via (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e devono essere pertanto riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo in cui il ricorso principale si articola, anche se in concreto vengono poi svolte tre censure, ci si limita, senza svolgere alcuna critica alle ragioni in base alle quali la sentenza impugnata ha escluso che sussistessero gli estremi per l’applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 a ribadire che erroneamente il giudice del merito avrebbe affermato che, almeno sino ad una certa data, operavano relativamente all’immobile di via (OMISSIS), due condomini, l’uno relativo alla palazzina (OMISSIS) e l’altro alla palazzina (OMISSIS).

La questione della sussistenza di due distinti condomini, collegati alla esistenza di due diverse palazzine in Via (OMISSIS), ha costituito in realtà l’oggetto della controversia decisa poi dal Giudice di pace con la sentenza di cui si chiede la revocazione.

Ora, è erroneo assumere che un argomento che ha costituito oggetto di compiuto dibattito tra le parti nel corso del giudizio di merito ed è stata ampiamente dibattuta, e su cui il Giudice ha poi espresso il proprio meditato convincimento, possa assurgere a vizio revocatorio in ragione della asserita erroneità delle conclusioni a cui il giudicante sia pervenuto, atteso che in tanto può sussistere il vizio lamentato, un quanto l’affermazione contenuta in sentenza sia il frutto di un fatto incontrastabilmente escluso da tutti gli atti di causa, ipotesi assolutamente insussistente nel caso che ne occupa.

Come si è infatti rilevato, nella specie la questione è stata ampiamente dibattuta in causa, cosa questa che esclude di per sè la sussistenza dell’incontrastata verità del fatto di cui si assume la incontrastata esclusione della veridicità, atteso che lo stesso ha costituito punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato (v.

Cass. SS. UU. 10.8.2000, n 561; 12.6.1997, n 5303).

Altro motivo di revocazione andrebbe ravvisato nel fatto che la controparte avrebbe scientemente tenuto celato al Giudice che il tribunale di Roma avrebbe precedentemente deciso che in condominio di via (OMISSIS) doveva considerarsi unico, ravvisandosi in tale comportamento l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 1. La condivisa giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che per l’applicabilità della norma in esame non sono sufficienti la semplice allegazione di fatti non veritieri, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti;

tali comportamenti possono infatti configurare violazioni della lealtà e correttezza processuale, ma non sono tali da ledere il diritto di difesa della controparte (cfr. Cass. 22.1.2001, n 888;

19.9.2008, n 23866).

Ultimo motivo di revocazione andrebbe ravvisato nell’aver il giudice deciso in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza (art. 395 c.p.c., n. 2);

il motivo risulta chiaramente infondato, atteso che non si esplicita neppure quali sarebbero le prove in questione.

Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.

Il ricorso incidentale risulta chiaramente inammissibile: esso infatti si sostanzia in mere asserzioni, che si esplicitano in brevi frasi solo asserive, che appaiono assolutamente apodittiche e del tutto inidonee a costituire una compiuta censura alle argomentazioni contenute in sentenza e che si risolvono in affermazioni prive di qualunque consistenza quando non addirittura ictu oculi erronee.

Lo stesso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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