Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16239 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 09/07/2010), n.16239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 130/2009 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO

11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCARAMUZZINO Pasqualino, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato PUNGI’ GRAZIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NAIMO Giuseppe, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 960/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 3/06/08, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Scaramuzzino Pasqualino, difensore del ricorrente

che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Pungi Graziano, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La sentenza della Corte d’appello di Catanzaro resa tra Z. A., appellante e la Regione Calabria, appellata, impugnata da Z.A. con il ricorso in epigrafe, al quale l’intimata resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello dell’attuale ricorrente, notando che la sentenza impugnata era stata notificata nella cancelleria del Tribunale di Catanzaro al difensore dell’attuale ricorrente, il cui studio si trovava fuori del circondario del Tribunale, e che il gravame era stato proposto oltre trenta giorni dalla data di tale notifica.

Con i due motivi di ricorso Z.A. critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che la notifica fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione e solleva in subordine questione di costituzionalità del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in combinato disposto con l’art. 330 c.p.c., in riferimento ai principi di eguaglianza, di difesa, e del giusto processo, sul rilievo che, come da certificazione della cancelleria del Tribunale di Catanzaro, non esisterebbe un registro con l’annotazione del rilascio in favore degli aventi diritto degli atti notificati presso la stessa cancelleria e che l’ufficio non sarebbe in grado di attestare con certezza “che l’atto sia realmente pervenuto nè che in seguito sia stato consegnato o ritirato” dal difensore o da altri.

Il ricorso contiene anche un terzo motivo con il quale vengono proposte questioni attinenti al fondamento della pretesa azionata dall’attuale ricorrente con il ricorso introduttivo.

Il ricorso è infondato.

La questione della mancanza di un registro per l’annotazione degli atti notificati non risulta esaminata dalla sentenza impugnata, nè il ricorrente afferma di averla sollevata dinanzi al giudice di appello, dopo l’eccezione di tardività dell’impugnazione formulata dalla Regione Calabria.

La questione è pertanto nuova ed inammissibile in questa sede.

Va, inoltre, considerato che il ricorrente neppure tiene conto adeguato della questione fondamentale – messa in rilievo esattamente nel controricorso – della valenza di atto pubblico facente prova fino a querela di falso dell’attestazione contenuta nella relata di notifica, dalla quale risulta, come non è contestato, che la sentenza è stata notificata presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2006.

L’eccezione di costituzionalità, formulata nel secondo motivo, resta conseguentemente priva di rilievo.

Il terzo motivo è palesemente inammissibile, visto che la sentenza impugnata non ha statuito sul merito della controversia.

In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2500,00 per onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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