Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16239 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16571/2015 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 36, presso lo studio dell’Avvocato RENATO DELLA BELLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PAOLO FABBRI;

– ricorrente –

contro

V.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 10, presso lo studio dell’Avvocato ANA

SALONNA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI BATTISTA

GENI;

– controricorrente –

e contro

V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 812/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/04/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RENATO DELLA BELLA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. – R.L. conveniva in giudizio V.M.L. e V.P. chiedendo che il Tribunale li condannasse a pagare l’importo di Euro 76.370,00, oltre ad interessi, a titolo di saldo del compenso per prestazioni professionali, dovutogli in esecuzione della scrittura privata intervenuta tra le parti il 27 maggio 1999.

I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la nullità della scrittura privata per contrarietà a norme imperative e chiedendo, in via riconvenzionale, che R.L. fosse condannato a restituire loro l’importo di Euro 64.551,26, versatogli in esecuzione della citata scrittura.

Con sentenza n. 119/2011, il Tribunale di Forlì rigettava la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannava R.L. a pagare ai convenuti la somma di Euro 64.551,26, oltre ad interessi e alle spese di lite.

In particolare, il primo giudice escludeva l’esistenza del credito vantato dall’attore a causa dell’invalidità della scrittura privata, in quanto contemplante un compenso per un’attività riservata agli avvocati ed essendo il R. cancellato dall’albo dal 1985.

2. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 28 aprile 2015, ha rigettato il gravame del R., condannandolo alle spese del grado.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 giugno 2015, sulla base di due motivi.

V.M.L. ha resistito con controricorso.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Il consigliere designato ha depositato, in data 29 mano 2016, la seguente proposta di definizione, ex art. 380 bis c.p.c.: “Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, perchè la Corte d’appello avrebbe dovuto sospendere il processo civile fino all’esito di quello penale per il reato di esercizio abusivo della professione a carico dell’Avv. R., attore, quale creditore dei V.. La Corte territoriale avrebbe dovuto inoltre considerare che il processo penale si è risolto con la piena assoluzione del R..

Il motivo appare al relatore infondato.

Va anzitutto rilevato che la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass., Sez. 3^, 10 novembre 2015, n. 22878). Nella specie il ricorrente per cassazione non ha dato prova dell’attuale pendenza del processo penale che si assume pregiudicante. D’altra parte, la Corte d’appello ha considerato, correttamente, che la soluzione in ordine alla nullità della scrittura privata non è ostacolata nè contraddetta dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP: sia perchè tale decreto non determina alcun vincolo di valutazione nel successivo giudizio civile, sia perchè esso è stato emesso primariamente sotto il profilo della intervenuta prescrizione dell’ipotizzabile reato, dopo avere lo stesso giudice penale evidenziato elementi favorevoli alla configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p., nella condotta posta in essere dal R..

Il secondo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e art. 1277 c.c.) riguarda la riconvenzionale dei V., “attinente alla restituzione di quanto spontaneamente corrisposto dai V. all’Avv. R. per il suo compenso stragiudiziale”.

La censura appare inammissibile. In primo luogo per difetto di autonomia, in quanto il suo accoglimento è prospettato come discendente dall’annullamento chiesto dell’impugnata sentenza di appello”. In secondo luogo – ed in ogni caso – perchè il ricorrente non identifica il principio di diritto che sarebbe violato e quindi non spiega dove risiederebbe, e come si atteggerebbe, l’erronea ricognizione, da parte della sentenza della Corte d’appello, della fattispecie astratta recata dall’art. 1277 c.c.; nè il ricorso argomenta adeguatamente sull’omesso esame, da parte della Corte territoriale, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

4.1. – La suddetta relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio e ha partecipato alla discussione orale.

5. – Il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c..

I rilievi critici contenuti nella memoria illustrativa depositata in prossimità della camera di consiglio e ribaditi dal difensore del ricorrente nell’adunanza camerale non colgono nel segno.

5.1. – Invero, con riguardo al primo motivo di ricorso, non si chiarisce quale sarebbe il processo penale pendente che sarebbe pregiudicante rispetto all’attuale giudizio civile: sotto questo profilo, il ricorrente fa un generico riferimento al fatto che tale pendenza sarebbe comprovata “dall’acquisizione da parte del giudice penale delle carte del giudizio civile”, per poi sostenere che il processo penale “era palesemente conosciuto dal giudice civile e si era esaurito con proscioglimento a seguito di archiviazione, prima che maturasse la prescrizione del reato”.

Contraddittoriamente il ricorrente si riferisce ad una “attualità della pendenza penale” e, contemporaneamente, ad un “processo penale” che “si era esaurito con proscioglimento a seguito di archiviazione”, non considerando che non può aversi sospensione per pregiudizialità dipendenza di un processo civile rispetto ad un procedimento penale già definito con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari.

Correttamente la Corte d’appello ha escluso che dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP discenda un “vincolo di valutazione nel presente giudizio” infatti il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perchè a differenza di quest’ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. 3^, 19 ottobre 2015, n. 21089).

Va inoltre sottolineato che la questione della sospensione per pregiudizialità – dipendenza è posta per la prima volta nel giudizio di cassazione. Difatti, dal testo della sentenza impugnata risulta che la pronuncia di primo grado del Tribunale di Forlì n. 119/2011 era stata impugnata in appello deducendosi: (a) che la decisione contrastava con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti idonei a configurare il reato di cui all’art. 348 c.p., sono soltanto gli atti tipici; (b) che l’insussistenza del reato era dimostrata dall’ordinanza di archiviazione; (c) che il collegamento tra avvocati e clienti svolto d persona esperta ed al corrente del rapporto controverso non costitutiva atto riservato agli iscritti all’albo degli avvocati; (d) che la sentenza di primo grado era nulla per avere il primo giudice invaso un campo riservato al giudice penale; (e) che la riconvenzionale era infondata non essendovi motivo di restituire ciò che era stato spontaneamente versato e ciò che era stato corrisposto ai procuratori costituitisi per incarico del V..

Sempre in ordine al primo motivo, non sussiste la lamentata nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, giacchè la pronuncia – contrariamente a quanto prospettato – è supportata da una motivazione idonea e non apparente.

Infatti la Corte d’appello ha dato atto: (a) che il Tribunale aveva rilevato che il credito asseritamente vantato dall’attore concerne le prestazioni professionali svolte sia in sede giudiziale che stragiudiziale in favore dei convenuti, nel corso del giudizio civile per risarcimento del danno da questi ultimi intrapreso nei confronti di B.A. e Tirrena Assicurazione svoltisi in primo grado innanzi al Tribunale di Forlì e successivamente proseguito in appello; (b) che il primo Giudice, nel ritenere invalida la scrittura privata perchè contemplante un compenso per un’attività riservata agli avvocati ed essendo R.L. cancellato dall’albo professionale dal 1985, ha aderito a quell’orientamento di legittimità secondo cui costituisce esercizio abusivo della professione il compimento da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti professionali di atti riservati ai soli soggetti abilitati (cioè tipici) o di atti “relativamente liberi” allorquando essi siano posti in essere in modo continuativo e retribuito. Tanto premesso, la Corte di Bologna ha rilevato che l’appellante, senza nulla argomentare in proposito, “si limita ad affermare di aver compiuto attività non tipica: ciò è di per sè inidoneo ad inficiare gli argomenti posti dal primo Giudice a sostegno della decisione”.

5.2. – Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello ha escluso che vi sia “prova alcuna che le somme di cui alla condanna restitutoria siano state in tutto o in parte versate dal R. ad altri professionisti”, ed ha affermato che “nessun argomento viene… espresso dall’appellante a confutazione di quelli utilizzati dal primo Giudice per determinare l’ammontare delle somme complessivamente versate dagli appellati per effetto della scrittura 27-5-1999 e, quindi, da restituire”.

Tale essendo la motivazione – logica, congrua e scevra di vizi logici e giuridici – che supporta la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, il ricorrente, pur prospettando, formalmente, “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 1277 c.c.”, mira ad una inammissibile revisione della tipica valutazione di fatto del giudice di merito, facendo un generico richiamo ad un “Conto A” e a documenti prodotti in causa nel giudizio di primo grado e lamentando – come risulta dalla memoria illustrativa depositata in prossimità della camera di consiglio – “due grossi nonchè gravi ed inaccettabili errori materiali”. D’altra parte, nella disciplina dettata dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, – risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, applicabile ratione temporis – l’omesso esame, da parte del giudice del merito, di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora, come nella specie, il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

6. – Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 cd è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.900, di cui Euro 3.700 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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