Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16238 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. II, 25/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 25/07/2011), n.16238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P.Q. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti Sotgiu Franco e Pietro Piras ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Osvaldo Fassari, in Roma, via Degli

Ammiragli, n. 119;

– ricorrente –

contro

SOC. ANONIMA CALDERUGIA ((OMISSIS)) legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Asara Stefano e

Gianbenso Borgognoni Vimercati in virtù di procura speciale

autenticata del 28 novembre 2005 per notar Bernaschina di Locamo

(brevetto n. 1613) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 20;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – sez. dist.

di Sassari n. 460/2004, depositata il 17 agosto 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Franco Sotgiu per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 dicembre 1998 presso la cancelleria del Pretore di Tempio Pausania e debitamente notificato, la Società Anonima Calderugia, con sede in (OMISSIS), proponeva opposizione, ai sensi della L. n. 346 del 1976, art. 3 avverso la richiesta di riconoscimento di acquisto di proprietà per usucapione speciale in virtù dell’art. 1159 bis c.c. presentata da C. P.Q. in ordine ad alcuni fondi siti in agro di (OMISSIS). Nella costituzione dell’opposto, il Tribunale di Tempio Pausania (subentrato alla soppressa Pretura), con sentenza depositata il 13 agosto 2001, rigettava ogni domanda sul presupposto dell’invalidità della procura “ad litem” della società opponente siccome non autenticata nelle forme previste dalla legge italiana, compensando le spese.

Interposto appello avverso la suddetta sentenza da parte del C., nella resistenza della società appellata che proponeva, a sua volta, appello incidentale, la Corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari, con sentenza n. 460/2004, depositata il 17 agosto 2004, rigettava l’appello principale, accoglieva, per quanto di ragione, quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata (che veniva confermata nel resto), dichiarava la validità della procura alle liti conferita per il giudizio di primo grado alla Società Anonima Calderugia e condannava il C. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, che la procura conferita dalla società opponente in primo grado era da considerarsi valida sulla scorta della ritualità della certificazione notarile dell’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla indicata procura previo accertamento per telefono dell’identità del sottoscrittore in conformità di quanto previsto dalla Legge sul Notariato, art. 87, n. 2) in vigore nel Canton Ticino; con riguardo al merito, la Corte sarda riteneva che il C. non aveva offerto una prova sufficiente del suo possesso “ad usucapionem” in relazione al disposto dell’art. 1159 bis c.c., rigettando ogni avversa domanda avanzata dalla Società appellata ed appellante incidentale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. P.Q. basato su tre motivi, al quale ha resistito con controricorso la Società Anonima Calderugia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con questa doglianza il C. ha, in effetti, censurato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto la validità della procura rilasciata dalla Società “Anonima Calderugia” autenticata nella firma “per telefono” dal notaio Giacarlo Dazio di Locamo, in tal senso incorrendo nella violazione del citato art. 83 c.p.c., il quale prevede che la procura per atto separato deve essere autenticata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. A tal proposito ha criticato la sentenza impugnata anche sotto il profilo motivazionale nella parte in cui era stato affermato che il metodo di verifica “per telefono” rappresentava un metodo di verifica equipollente al normale accertamento in presenza del sottoscrittore, in quanto consente al pubblico ufficiale di appurare di persona ed in modo sufficientemente affidabile (ancorchè soltanto attraverso la percezione della voce) l’identità della persona che conferma per telefono di aver apposto la firma.

1.1. Il motivo è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

Per come è incontestato in punto di fatto, la procura del legale rappresentante della società Anonima Calderugia, quale opponente L. 10 maggio 1976, n. 346, ex art. 3 era stata autenticata da notaio svizzero sulla base di conoscenza personale dello stesso, ma nell’assenza fisica di quest’ultimo al momento dell’autenticazione (sulla base di un contatto stabilitosi “per telefono”). Orbene, con riferimento a tale modalità, la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo (v., ad es., Cass. 17 settembre 2002, n. 13578, e, più recentemente, Cass. 22 maggio 2008, n. 13228), chiarito che, dovendosi considerare che il rilascio della procura al difensore per un processo civile, che si svolge in Italia, è soggetto alla legge italiana, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12 deve qualificarsi come invalida la procura allorchè l’autenticazione della firma non sia avvenuta nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., e, quindi, alla presenza del notaio con il contestuale accertamento dell’identità del sottoscrittore. Sulla base di tale principio le Sezioni unite hanno, perciò, precisato che, per il disposto del citato art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia;

anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (v. Cass., SS.UU., 27 luglio 2007, n. 16296, e Cass., SS.UU., 13 febbraio 2008, n. 3410, ord.). In virtù di tale univoco e condivisibile orientamento delle Sezioni unite, quindi, non equivalendo la procura rilasciata all’estero in favore della Società Anonima Calderugia nella forma e nell’efficacia al modello previsto dalla legge processuale italiana (con riguardo alla forma scritta e all’autenticazione della firma), la doglianza formulata con il primo motivo del ricorso dal C. è meritevole di accoglimento.

In dipendenza dell’eventualità dell’adozione di questa pronuncia (e della conseguente inammissibilità dell’opposizione proposta dalla suddetta società) i ricorrente ha dedotto la sussistenza del suo diritto all’ottenimento dell’emissione del decreto di cui alla richiamata L. n. 346 del 1976, art. 3.

Deve, in proposito, innanzitutto, chiarirsi che, nella specie, l’opposizione fu proposta dalla menzionata società, ai sensi del citato L. n. 346 del 1976, art. 3, comma 3 avverso la richiesta di riconoscimento della proprietà rurale formulata ai sensi del comma 1 dello stesso art. 3 e, quindi, prima che decorressero i termini utili per poter proseguire il procedimento al fine dell’ottenimento del decreto previsto dal comma 5 della medesima norma, a sua volta, oltretutto, autonomamente opponibile nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione della sua relativa pubblicità. Pertanto, pur potendosi riconoscere (cfr. Cass. 16 luglio 1991, n. 7889) al ricorrente originario la facoltà di richiedere l’emissione del decreto di riconoscimento della proprietà (nella sussistenza delle inerenti condizioni soggettive ed oggettive), detta facoltà non poteva implicare che all’inammissibilità dell’opposizione dovesse conseguire automaticamente l’emissione di una sentenza favorevole nel merito nei confronti del C.. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 12 settembre 2003, n. 13423) ha puntualizzato che lo stesso decreto di riconoscimento della proprietà rurale per l’usucapione speciale di cui alla L. n. 346 del 1976 non ha valore di sentenza ed è, perciò, inidoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione del diritto di proprietà a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, in caso di opposizione, non sia sta emessa una pronuncia di accertamento della proprietà. Da ciò deriva che, pur in difetto di opposizione, non rimane precluso a colui che si assume proprietario del bene di far accertare, in un giudizio ordinario, il proprio diritto dominicale (v. Cass. 20 aprile 1993, n. 4624, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14373), proprio al fine di ottenere una statuizione nella forma di sentenza che abbia l’idoneità a passare in giudicato e, quindi, a divenire incontrovertibile. Di conseguenza, nel caso in esame, il C., con la sua condotta processuale e con la proposizione delle deduzioni sul merito della domanda di usucapione, ha inteso ammissibilmente tutelare – nelle forme del giudizio ordinario a cognizione piena – proprio questo suo interesse instando per la declaratoria della fondatezza della suddetta domanda, in ordine alla quale sia il giudice di primo grado che quello di appello si sono pronunciati in senso negativo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente deciso nel merito la controversia non ammettendo le prove testimoniali dallo stesso dedotte in appello.

2.1. E’, in primo luogo, indiscusso che, anche con riguardo all’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui alla citata L. n. 346 del 1976, la prova del possesso idoneo all’usucapione, sia per quanto concerne l’elemento materiale che per quanto attiene all’elemento soggettivo dell'”animus”, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr., ad es., Cass, 11 maggio 1990, n. 4059, e Cass. 28 gennaio 2000, n. 975).

Ciò posto, al di là dell’aspetto che l’omessa ammissione di un prova testimoniale, ovvero di altra prova, non è riconducibile alla violazione del principio stabilito dall’art. 112 c.p.c., che riguarda soltanto le domande e le eccezioni dedotte nel giudizio (il cui relativo vizio, peraltro, deve essere incasellato nei casi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – e non n. 3), deve, in ogni caso, rilevarsi sul punto che la Corte territoriale, oltre a ravvisare l’irrilevanza dei documenti prodotti dal C. (e dallo stesso provenienti oltre che riferibili a terzi senza alcuna attestazione di fidefacienza, non essendo, peraltro, le relative dichiarazioni nemmeno autenticate), ha ritenuto correttamente, con motivazione logica e congrua, l’inammissibilità delle complessive circostanze dedotte a sostegno della prova testimoniale tempestivamente riproposta con l’atto di appello dal C. (già indicata a pag. 5 del ricorso introduttivo, ove si riferiva che i testi avrebbero dovuto “attestare in favore del ricorrente il libero, pacifico e ininterrotto possesso dei terreni in causa dal 1972 a oggi”: v. conclusioni dell’appellante riportate nella sentenza impugnata, sulla base delle quali la causa risulta trattenuta in decisione all’udienza del 16 gennaio 2004), in quanto generiche, essendo risultate sprovviste dell’indispensabile riferimento alle specifiche modalità di fatto mediante il quale l’assunto possesso sarebbe stato esercitato e tale, perciò, da potersi configurare idoneo a riscontrare la sussistenza dei presupposti della continuità, della non interruzione e della pacificità per il periodo prescritto dall’art. 1159 bis c.c., congiuntamente all’emergenza del coessenziale requisito attinente all’elemento soggettivo di un adeguato “animus possidendi”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), adducendo che la Corte territoriale aveva errato nel non ritenere ammissibile la prova e nell’aver valutato, in modo illogico ed insufficiente, come vago ed equivoco il mero fatto che esso C. tenesse ed allevasse bestiame su terreno controverso per desumerne un suo possesso “uti dominus”.

3.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto. Pure con riguardo a questo ulteriore profilo, la Corte di appello, con motivazione altrettanto sufficiente ed ispirata a criteri giuridici logici (pertanto insindacabile in questa sede), ha valutato come altrettanto generica e, comunque, inidonea sul piano probatorio (ai fini di un univoco riscontro del possesso utile “ad usucapionem”), l’allegazione del fatto che sul fondo dedotto in controversia il C. vi avesse allevato dal 1972 il proprio bestiame, senza indicarne nè la qualità nè la quantità, giustificando adeguatamente il proprio ragionamento sul presupposto che il ricorrente aveva posto riferimento ad una circostanza del tutto vaga ed equivoca, tale, perciò, da non potersi qualificare tranquillante in funzione di una sicura prova del prospettato possesso caratterizzato dai necessari requisiti (come precedentemente richiamati) per l’acquisto della proprietà a titolo di usucapione.

4. In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può sul punto decidersi la causa nel merito pervenendo al rigetto dell’appello incidentale proposto dalla Società Anonima Calderugia, mentre gli altri due motivi proposti dal C. devono essere rigettati.

5. In virtù della reciproca soccombenza tra le parti e della peculiarità delle questioni trattate (anche con riferimento alla particolarità delle problematiche indotte dall’esame del procedimento di cui alla L. n. 346 del 1976), si ritiene che sussistano giusti ed equi motivi per dichiarare interamente compensate sia le spese del giudizio di appello che quelle che del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello incidentale della Soc. Anonima Calderugia. Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio e quelle della presente fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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