Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16238 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16238
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8478-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ACOF ASSOCIAZIONE CULTURALE O.F., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE PROCIDA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4774/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
depositata il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
Fatto
RITENUTO
che:
La Commissione regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello di ACOF Associazione Culturale O.F. e riformato la decisione di primo grado, sfavorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle ONLUS.
Il Giudice di appello, per quanto qui d’interesse, ha rilevato che le attività della predetta Associazione non propriamente istituzionali, in quanto rivolte ad utenti non svantaggiati, erano risultate non prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che non avevano generato proventi in misura superiore al 66% delle spese complessive dell’organizzazione, come previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 5.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso ACOF O.F. Cooperativa Sociale, la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 5, per avere la CTR qualificato come attività di natura accessoria rispetto a quella istituzionale, l’istruzione e formazione svolta a favore di soggetti non svantaggiati, senza considerare che l’istruzione e la formazione rientrano tra le attività statutarie che devono necessariamente essere rivolte all’esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.
La ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per essersi la CTR implicitamente pronunciata sulla censura, riproposta in appello, concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rigettandola, senza considerare che le contestazioni alle risultanze del p.v.c. del 29/10/2009, oggetto di un’ampia memoria, erano rimaste senza risposta.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e dell’art. 97 Cost., per avere la CTR trascurato di considerare l’affidamento della contribuente rispetto all’esito delle precedenti verifiche dell’Ufficio, eseguite nel 2004 e nel 2008, sulla spettanza della qualifica di onlus.
La censura erariale è infondata in quanto, ai fini qui considerati, tra le clausole che devono essere previste nello statuto, ai sensi della L. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, vi è quella che prevede “il divieto di svolgere attività diverse da quelle “istituzionali” ad eccezione di quelle ad esse “direttamente connesse”.
Il citato D.Lgs., art. 10, comma 5, considera direttamente connesse a quelle istituzionali: le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui al comma 1, lett. a), nn. 2), 4), 5), 6), 9) e 10), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonchè le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, e precisa che: L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati al comma 1, lett. a), le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.
Sono, quindi, riconducibili al genus delle attività direttamente connesse, anche le attività dello stesso tipo di quelle istituzionali, ancorchè rivolte a soggetti non svantaggiati, purchè il ricavato di tali attività (connesse) non superi il 66 per cento delle spese complessive dell’ente, atteso che, sebbene siano prive del requisito della “solidarietà sociale”, sono comunque considerate necessarie al finanziamento dell’attività istituzionale che della “solidarietà sociale” è statutariamente connotata.
Ed allorquando la CTR ha ritenuto connessa all’attività istituzionale dell’Associazione quella svolta a favore di soggetti non svantaggiati, non ha affatto trascurato di considerare la prevalenza o meno dell’una attività rispetto all’altra, essendo tale verifica essenziale ai fini del riconoscimento della natura non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) dell’ente.
L’affermazione secondo cui, nel caso di specie, i corrispettivi ricavati dallo svolgimento di attività connesse a quella di utilità sociale, cioè dell’attività istituzionale della onlus, non travalicano la finalità di reperimento di fondi per finanziare l’attività istituzionale solidaristica; per cui non danno vita ad un’attività lucrativa del tutto autonoma, è frutto di una corretta applicazione delle regole e dei principi di diritto innanzi ricordati e le conclusioni della CTR – sul punto – sono frutto di una valutazione rimessa al giudice di merito, sulla base del materiale probatorio esaminato, non censurabile in questa sede se non per i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, profilo per la verità neppure evocato nel motivo di ricorso, ed altresì rispettose del divieto di interpretazione estensiva della norma tributaria agevolativa (Cass. n. 9831 del 2017, Cass. n. 9828 del 2017).
Le censure della contribuente restano assorbite, in quanto il ricorso incidentale non è sorretto da un concreto interesse essendo stato chiaramente proposto dalla parte vittoriosa in secondo grado per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
Le spese dei presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021