Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16238 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 09/07/2010), n.16238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27831/2008 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato COMO Claudio, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimati –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1155/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

25/10/07, depositata il 19/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza ora impugnata, depositata il 19 novembre 2007, accogliendo parzialmente il gravame proposto da B.R., ha riconosciuto a quest’ultima il diritto alla pensione di inabilità, compensando integralmente le spese del grado.

B.R. impugna quest’ultima statuizione con ricorso per due motivi.

L’Inps ha depositato procura.

Gli altri due intimati (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero degli interni) non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il secondo motivo denunzia vizio di motivazione.

Si addebita al giudice del gravame di aver compensato le spese del giudizio di secondo grado, sebbene non sussistessero nè una reciproca soccombenza nè giusti motivi, e senza spiegare le ragioni della disposta compensazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il regolamento delle spese processuali, fuori delle ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 2008 n. 18173; 2007 n. 14964; 2007 n. 4388).

In proposito, la più recente giurisprudenza (vedi fra le altre Cass. SU 2008 n. 20598) ha precisato, quanto alla motivazione della compensazione con riferimento al regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi”, deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

In relazione a tali principi, considerando l’accoglimento solo parziale dell’appello, la statuizione impugnata non merita le censure che le sono state rivolte.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, senza statuizioni sulle spese, tenuto conto della data di introduzione della controversia (19 marzo 2003).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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