Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16237 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 29/07/2020), n.16237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36425-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SECCHI 9,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 923/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata l’08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con sentenza n. 1192/15, sez. 4, accoglieva il ricorso di C.R. avverso i silenzi diniego per Irpef 2000-2004.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 923/6/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di bis in idem essendosi già in precedenza formato il giudicato sulla questione controversa in causa.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, sostenendo che le somme corrisposte in via forfettaria agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede devono considerarsi a titolo di indennità di trasferta e come tali tassabili.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

L’Ufficio ha riportato nel ricorso un ampio brano del proprio motivo di appello con cui si deduceva l’esistenza di un giudicato sulla materia del contendere. Rappresentava l’Ufficio che la contribuente aveva a suo tempo presentato istanza di rimborso per le ritenute irpef 2000-2004 e che, a seguito del silenzio rifiuto dell’Ufficio, aveva introdotto apposito giudizio ma la domanda era stata rigettata dalla Commissione provinciale con sentenza 369/03/09 ed anche l’appello proposto dalla contribuente era stato respinto dalla Commissione regionale con sentenza 42/4/13 verso cui non era stato esperito ricorso per cassazione.

L’Amministrazione dava altresì atto di avere depositato le sentenze citate.

A fronte di tale argomentata doglianza non si rinviene nella sentenza impugnata motivazione alcuna, essendosi la stessa limitata soltanto nella parte espositiva a dare atto del fatto che la contribuente ” contestava l’eccezione di bis in idem trattandosi di sentenza di inammissibilità”.

Tutto ciò integra senza dubbio alcuno gli estremi dell’omessa pronuncia su un fatto decisivo ai fini del decidere oggetto di discussione tra le parti.

E’ appena il caso di aggiungere che nel caso di specie non può ritenersi la sussistenza di un rigetto implicito.

Questa Corte ha chiarito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 15255/19).

Nel caso di specie la autonoma decisività della questione della esistenza di un bis in idem avrebbe necessariamente comportato una decisione della controversia su una autonoma questione preliminare sulla quale il giudice di merito doveva necessariamente pronunciarsi.

Da ciò discende l’accoglimento del primo motivo. Resta assorbito il secondo motivo.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

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