Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16237 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. II, 25/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 25/07/2011), n.16237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE

GIOVANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI GUIDO;

– ricorrente –

contro

NUOVA CARPENTERIA IL TETTO DI PELIZZARO & C SNC (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.P.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

studio dell’avvocato ZANUZZI ANTONIO, che lo rappresenta o difende

unitamente agli avvocati GIANNOTTA CARLO, BOGGIO MARZET CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660/2004 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata

il 07/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato FIORE Giovanna con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTI Guido, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.G. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Santhià gli aveva ingiunto di pagare a favore della “la Nuova Carpenteria il Tetto di Pelizzaro Paolo & C. s.n.c.” la somma di L. 3.984.000 (I.V.A. inclusa) relativa alla fattura n. (OMISSIS) recante la causale “conto relativo alla demolizione del tetto della legnaia di casa vostra”.

L’opposto, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che i lavori in oggetto comprendevano anche il rifacimento del tetto e la fornitura dei materiali indicati per eseguire i lavori.

Con sentenza n. 50 del 2003 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.

Con sentenza dep. il 7 ottobre 2004. Il Tribunale di Vercelli rigettava l’appello proposto dall’opponente. Per quel che ancora interessa, nel disattendere i motivi di gravame, il Giudice di appello escludeva che nel giudizio di opposizione l’opposto avesse operato la denunciata mutatio libelli, posto che questi con la comparsa di costituzione, emendando l’originaria domanda, aveva soltanto precisato che il credito azionato aveva ad oggetto anche la fornitura dei materiali e il rifacimento del tetto.

Seppure i vincoli di parentela esistenti fra le parti spiegavano la deformalizzazione del rapporto negoziale rendendo difficile la ricostruzione dell’accordo contrattuale fra le medesime intercorso (“ove vi sia stato realmente”), nondimeno – secondo il Tribunale – doveva ritenersi che era intercorso nella specie un contratto di appalto e che la prestazione era stata eseguita dalla ditta opposta anche se era risultata la partecipazione ai lavori dello stesso opponente e del figlio atteso che, secondo quanto emerso dalla documentazione fotografica, l’opera rendeva necessaria un minimo di struttura organizzativa (camion, gru) mentre la fornitura dei materiali era documentata dalla bolla di consegna intestata alla opposta.

Correttamente era stato considerato congrue il prezzo preteso in L. 3. 520.000, essendo state dedotte L. 2000.000 per l’opera lavorativa prestata dall’opponente e dal figlio.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P. G. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 183 cod. proc. civ. e delle norme che vietano l’introduzione di domande nuove nel giudizio di opposizione, censura la decisione gravata che aveva disatteso l’eccezione di novità della domanda sollevata da esso appellante, il quale aveva fatto rilevare come il riferimento alla fornitura dei materiali e al rifacimento del tetto compiuti nel corso del giudizio di opposizione a fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto e non menzionati nella fattura n. (OMISSIS), introducevano un thema radicalmente nuovo determinando una inammissibile mutatio libelli. La sentenza era viziata da illogicità e manifesta contraddittorieta nella parte in cui aveva ritenuto l’esistenza di un’unica causa petendi, tenuto conto della diversità ontologica fra demolizione e ricostruzione del tetto con fornitura dei materiali.

1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che in tema di ricorso per cassazione, una questione puramente processuale (nella specie la violazione del divieto di domande nuove) non può essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione poichè in tal caso la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa.

Se dunque la deduzione dell'(eventuale) vizio di motivazione deve ritenersi inammissibile, infondate sono le censure volte comunque a ravvisare nell’operato del Tribunale un error in procedendo.

Occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si configura la mutatio libelli vietata in primo grado dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. quando la parte immuti l’oggetto della pretesa (inteso non come petitum immediato, cioè come il provvedimento richiesto al giudice, sebbene come petitum mediato, che riguarda il conseguimento di un determinato bene giuridico) ovvero introduca nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione, completamente nuovo perchè fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio e tali da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, pertanto, il regolare svolgimento del contraddittorio.

Nella specie, il fatto costitutivo posto a base della pretesa azionata (causa petendi) era il contratto intercorso fra le parti e aveva ad oggetto i lavori del tetto in relazione ai quali era stata emessa la fattura posta a base dell’opposto decreto, mentre il bene della vita richiesto era il corrispettivo dovuto per l’esecuzione di tale contratto: nessuna alterazione delle circostanze poste a fondamento della domanda è stata compiuta dall’opposta, tenuto conto che il riferimento alla fornitura dei materiali e al rifacimento del tetto non introducevano un tema di indagine del tutto nuovo in quanto costituivano soltanto una precisazione o una specificazione del contenuto della prestazione pattuita e che era stata adempiuta pur sempre in esecuzione del medesimo rapporto contrattuale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e in particolare in ordine alla valutazione del materiale probatorio nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., censura la sentenza impugnata che, dopo avere addirittura escluso la esistenza di un accordo contrattuale, aveva poi ritenuto che fra le parti era intercorso un contratto di appalto e che – in contrasto con quanto riferito dal teste P.O. la cui deposizione non era stata esaminata – la fornitura dei materiali era provata dalla bolla di consegna in atti, senza rendersi conto che quest’ultima recava una data anteriore di tre anni alla esecuzione dei. lavori ed era riferita a lavori che non avevano alcuna attinenza con quelli dì cui alla presente causa; il Tribunale si era limitato a fondare su delle fotografie le considerazioni in merito alla necessità di camion e gru per l’esecuzione delle opere, senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento.

2.1. Il motivo è infondato.

La sentenza non è incorsa nella denunciata contraddizione, avendo inteso affermare che, in considerazione dei vincoli di parentela esistenti, le parti non avevano proceduto a formalizzare nè a regolare preventivamente il contenuto del rapporto prevedendo le relative pattuizioni deformalizzazione negoziale): il che evidentemente non stava certo a significare che fra le parti non fosse intercorso un rapporto contrattale, desumibile dalla comune intesa raggiunta per l’esecuzione della prestazione convenuta.

Per quel che concerne la fornitura del materiale e della necessità di fare fronte a una struttura organizzativa, si tratta di un tipico accertamento di fatto riservato all’indagine del giudice di merito che, come tale, è insindacabile in sede di legittimità.

Il motivo difetta di autosufficienza, laddove si denuncia l’omesso esame della deposizione del teste P.O. e l’erronea valutazione della bolla di consegna, giacchè il ricorrente non ha provveduto a trascrivere le dichiarazioni rese dal predetto testimone nè il testo della bolla dì consegna, dovendo qui ricordarsi che, in relazione al vizio di motivazione per omesso od erroneo esame di una prova o di un documento decisivi, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio dì autosufficienza del medesimo, le risultanze della prova o il testo del documento nella loro integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

3. Il terzo motivo denuncia la insufficienza della motivazione laddove il Giudicante aveva ritenuto congruo il corrispettivo richiesto dalla opposta senza indicare i criteri, tenuto conto che l’attore ha l’onere di fornire la relativa prova.

3.1 Il motivo è infondato.

La sentenza, nel considerare congrua la somma pretesa rispetto ai lavori svolti, ha formulato il giudizio sulla corrispettività del compenso in base alla valutazione della natura e dell’entità delle opere, che ha verificato conto quando ha esaminato la documentazione fotografica prodotta in atti.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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