Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16237 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 09/07/2010), n.16237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8735/2008 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA Marco, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SENO FABRIZIO, LAZZARINI LUCIO,

FRANCINI SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAIPEM SPA in persona del suo Direttore delle Risorse Umane e

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI Mattia, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPADA PAOLO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

27.2.07, depositata il 28/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’appello di Milano con la sentenza ora impugnata, resa il 28 marzo 2007, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di B.A. contro la SAIPEM s.p.a., sua datrice di lavoro, volta al riconoscimento del diritto all’equo premio per aver concepito vari sistemi di saldatura, poi brevettati dal datore di lavoro, e alla condanna della convenuta al risarcimento del danno per il demansionamento operato in pregiudizio del B..

B.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per quattro motivi, illustrato anche da memoria.

La SAIPEM s.p.a. resiste con controricorso.

Il primo motivo del ricorso denunzia erronea interpretazione ed applicazione del R.D. n. 1127 del 1939, art. 23, commi 1 e 2; il secondo denunzia erronea interpretazione dell’art. 23 cit. in relazione all’art. 24 dello stesso R.D.; il terzo denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed il quarto insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa il contratto di lavoro.

In relazione alla data della sentenza impugnata l’ammissibilità del ricorso va verificata anche alla stregua dell’art. 366 bis c.p.c., il quale è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (riforma rito civile) ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate, come nella specie, prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma” (Cass. 2010 n. 428).

Il ricorso tratta congiuntamente i primi due motivi e ne conclude l’illustrazione con un quesito nel quale testualmente si chiede che “la Suprema Corte a fronte di quanto sopra voglia pronunziarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 23 l.i., comma 1 e art. 23 l.i., comma 2, agli elementi distintivi delle fattispecie dell’invenzione di servizio e di azienda, nonchè in merito al rapporto fra invenzione di servizio, invenzione di azienda e invenzione occasionale dell’art. 24 l.i. (fattispecie disciplinate oggi dall’art. 64 C.P.I.” (Codice proprietà industriale).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire Terrore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Cass. 7197/2009; sostanzialmente negli stessi termini, Cass. S.U. 26020/ 2008).

In particolare, il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto. (Cass. 4044/2009; sostanzialmente conforme, Cass. 11535/2008, secondo la quale il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regola juris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata).

Il quesito sopra riportato si risolve in definitiva nella richiesta rivolta alla Corte di applicare correttamente le norme invocate, previe le opportune distinzioni fra le varie fattispecie, ossia in una richiesta del tutto superflua, che conferisce al quesito un carattere affatto generico, sostanzialmente non correlato ai termini della controversia.

I motivi in esame non superano quindi la soglia di ammissibilità.

Anche il terzo motivo, recante specificamente denunzia di mancata applicazione delle norme relative all’istruzione probatoria della causa e violazione del principio dispositivo di cui all’art. 115 c.p.c., si conclude con la richiesta alla Corte di “pronunziarsi in ordine alla violazione dell’art. 115 c.p.c., da parte della Corte d’Appello di Milano”.

Esso si presta quindi a considerazioni del tutto simili a quelle già svolte riguardo ai primi due motivi, dovendo solo aggiungersi che, denunziando carenze dell’istruzione probatoria, esso sembra in realtà contenere denunzie di vizi di motivazione sicchè valgono anche i seguenti rilievi riguardanti il quarto motivo.

Per ciò che riguarda quest’ultimo, premesso che esso – come detto – denunzia omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa il contratto di lavoro, deve ricordarsi che dal momento che a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603 e numerosissime altre conformi).

Il quarto motivo ora all’esame, come del resto anche il terzo, che al di la dell’intestazione sembra essere – come già notato – un motivo concernente in sostanza vizi motivazionali, non contiene tale momento di sintesi e costringe quindi la Corte ad enucleare il fatto decisivo in contrasto con quanto previsto dalla disposizione cit.

nell’interpretazione datane da ormai consolidata giurisprudenza.

Le considerazioni svolte nella memoria non inducono a modificare in alcun modo le dette conclusioni.

Il ricorso deve pertanto esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in per esborsi e in Euro 2000,00 per onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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