Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16236 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16236 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 18496-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1907

contro

OLIVARI ELISABETTA;
– intimata –

Data pubblicazione: 27/06/2013

avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 576/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;

PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega TOSI

R.G. 18496/2008
FATTO E DIRITTO

Wki

Con sentenza n. 577/2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia,
in accoglimento della domanda proposta da Elisabetta Olivari nei confronti

contratto di lavoro concluso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni
1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., per il periodo 2-10-2000/3 11-2001, con le pronunce consequenziali.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La Olivari si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 4-7-2007, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda di
risarcimento del danno.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due
motivi.
La Olivari è rimasta intimata.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 3-2-2009 ed il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di

1

della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al (primo)

legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di

proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 23 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a

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