Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16236 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. II, 25/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 25/07/2011), n.16236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BONCOMPAGNI 47, presso lo studio dell’avvocato NATALE

MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato TAVORMINA VALERIO;

– ricorrente –

contro

IMM PAROGRA SPA PIVA (OMISSIS), MAPE COSTR EDILI SRL P.IVA

(OMISSIS), entrambi in persona del procuratore generale

R.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOCATI GIUSEPPE;

T.F. (OMISSIS), T.M.C.

(OMISSIS), T.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAININI PIER ANGELO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2756/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato TAVORMINA Valerio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato COCETTI Pierfilippo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 1168 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ..

T.R. proponeva ricorso avanti al Tribunale di Milano, sezione staccata di Abbiategrasso (che nelle more del giudizio entrava a far parte della circoscrizione del Tribunale di Vigevano), affinchè, in via cautelare, venisse ordinata alla MA.PE Costruzioni edili s.r.l. ed all’Immobiliare PA.RO.GRA. s.p.a. – previo accertamento dello spoglio violento e la reintegrazione nel possesso – la cessazione di ogni attività sul fondo, sito in località (OMISSIS), individuato in ricorso, da esso coltivato in modo esclusivo dal 1956, epoca della morte del padre G.P. T. e venduto da T.Q., fratello di G. P., e da altri suoi coeredi, alle società resistenti.

Intervenivano volontariamente in giudizio T.G., T.F. e T.M.C., eredi di T.Q., chiedendo il rigetto dei ricorso. Con ordinanza depositata in data 19 luglio 2000 il Tribunale di Vigevano sezione staccata di Abbiategrasso rigettava il ricorso liquidando le spese sul rilievo che doveva escludersi nelle società resistenti l’animus spoliandi.

Avverso tale decisione l’attore proponeva appello che era rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza dep. il 29 ottobre 2004.

I Giudici di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ritenevano che andava escluso l’animus spoliandi tenuto conto che, al momento della consegna, avvenuta a favore della società PA.RO.GRA. s.p.a. in forza di regolare e valido contratto di compravendita senza prova di alcuna immediata protesta o contestazione di terzi, il terreno – alla stregua della documentazione fotografica in atti – era risultato incolto e privo di tracce di possesso. D’altra parte, era disattesa la deduzione dell’appellante circa il divieto di eccezioni petitorie nel giudizio possessorio sul rilievo che, per effetto della pronuncia di parziale illegittimità dell’art. 703 cod. proc. civ. di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale, tali eccezioni possono essere fatte valere nel caso di pregiudizio irreparabile che nella specie era rappresentato dal rischio di decadenza della convenzione di lottizzazione intercorsa fra la PA.RO.GRA. s.p.a e il Comune di Magenta, tenuto conto dei termini stabiliti per portare a compimento i lavori ed eseguire le opere di urbanizzazione.

Infine, osservavano ancora i Giudici, il riferimento al titolo di acquisto compiuto dal Tribunale, peraltro, costituiva un elemento, unitamente agli altri già evidenziati, utilizzato dal primo giudice per escludere l’animus spoliandi, senza alcuna commistione con ragioni di natura petitoria, escluse nel presente giudizio.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T. R. sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorsi gli intimati.

Il ricorrente e le società resistenti hanno depositato.

memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che, nell’escludere l’animus spoliandi, aveva fatto riferimento allo stato incolto del terreno, ponendo a base di tale valutazione la documentazione fotografica in atti che, peraltro, si riferiva alla condizione del terreno successiva allo spoglio, determinata dall’apprensione compiuta con le ruspe dalla MA.PE e non a quella esistente al momento del detto spoglio.

Peraltro, secondo la giurisprudenza della S.C., il possesso non può essere escluso neppure nel caso in cui si fosse trattato di terreno incolto, essendo configurabile la conservazione del possesso solo animo, quando sia possibile il ripristino del potere di fatto sulla cosa da parte del possessore. D’altra parte, l’attore aveva articolato prove dirette a provare la situazione di possesso, comunque dimostrata con la raccomanda inviata il 3 febbraio 2000, cioè in data anteriore allo spoglio (verificatori il 7 aprile 2000) e dalla quale si ricavava che le società resistenti fossero a conoscenza di tale possesso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 705 cod. proc. civ., comma 1, nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata che, dopo avere ritenuto che le eccezioni petitorie possono essere fatte valere in presenza di un pregiudizio irreparabile, aveva contraddittoriamente concluso che la semplice esistenza di una convenzione di lottizzazione sarebbe stata idonea a giustificare la proposizione di tali eccezioni, quando tale convenzione non poteva integrare un pregiudizio irreparabile che è configurabile nel caso in cui il provvedimento possessorio costringa il convenuto a distruggere il manufatto. La sentenza, pur avendo ritenuto in un primo momento sussistere i presupposti per l’esame delle ragioni petitorie sollevate dalle resistenti, poi non le aveva esaminate, giudicandole escluse dal giudizio possessorio; quindi rigettava l’appello anche in considerazione della fondatezza delle ragioni petitorie sollevate dalle resistenti, individuandole in sostanza nel titolo la cui rilevanza era stata espressamente limitata all’animus spoliandi; la Corte, invece, non aveva esaminato le eccezioni petitorie sollevate dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ., comma 1, nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza gravata laddove aveva ritenuto che non vi sarebbe stata immediata contestazione o protesta per l’avvenuto spoglio, quando l’art. 1168 cod. civ. consente la domanda di reintegrazione entro l’anno dallo spoglio;

inoltre, la reazione del ricorrente era stata immediata e addirittura anticipata rispetto allo spoglio.

4. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati. La sentenza, nel confermare il rigetto della domanda di reintegrazione proposta dall’attore, ha escluso nelle società resistenti l’animus spoliandi sul rilievo che, al momento dell’apprensione del fondo, queste non erano a conoscenza nè erano in grado di conoscere l’altrui possesso.

Orbene, la decisione è corretta, tenuto conto che in tema di azione di reintegrazione del possesso a seguito di spoglio, l’animus spoliandi postula la consapevolezza nell’autore dello spoglio di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore; pertanto, tale requisito soggettivo deve essere escluso, qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l’autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l’altrui possesso o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.

E, nell’accertare in concreto quale fosse la situazione di fatto, la sentenza ha escluso la consapevolezza nelle società resistenti dell’altrui possesso in base allo stato dei luoghi (terreno non coltivato e privo di segni di possesso altrui), alla circostanza che le convenute avevano ottenuto la consegna del terreno da parte dei legittimi proprietari in virtù del contratto di vendita senza che l’immissione in possesso fosse stata accompagnata da reazioni o proteste immediate di terzi.

In realtà, i motivi si risolvono nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dai Giudici, atteso che il giudizio sullo stato dei luoghi al momento dello spoglio ovvero la valutazione della documentazione fotografica esaminata e la corrispondenza della condizione del terreno ivi raffigurato all’effettiva situazione esistente al momento dello spoglio medesimo hanno a oggetto tipici accertamenti di fatto che sono riservati al giudice di merito e che, come tali, sono insindacabili in sede di legittimità se, come nella specie, siano stati correttamente e adeguatamente motivati, non essendo possibile investire la Cassazione dell’apprezzamento circa il valore probatorio dei documenti esaminati. Occorre qui sottolineare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010). Nella specie, come si è detto, le doglianze si risolvono nella censura della valutazione del valore probatorio degli elementi acquisiti, formulando il ricorrente una ricostruzione dei fatti difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata.

Per quanto concerne la mancata ammissione della prova testimoniale o l’omesso esame della raccomandata di cui al doc. 3 del 3 febbraio 2000, va osservato che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o per la mancata ammissione della prova richiesta in quanto si tratti di un elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito.

Il riferimento ai precedenti di legittimità citati dal ricorrente sul possesso solo animo è fuori luogo, posto che nella specie si trattava di verificare la consapevolezza o meno nel presunto spoliator dell’altrui possesso, sicchè rilievo decisivo – come si è detto – assumeva la esteriore situazione dei luoghi ovvero la presenza di tracce del potere esercitato da terzi sul fondo de quo.

La ratio decidendi su cui si è fondata la sentenza, e che è di per sè idonea a sorreggere la motivazione, concerne la insussistenza dell’animus spoliandi; il riferimento al contratto di vendita, in virtù del quale era stata effettuata la consegna, è stato compiuto sempre al fine di desumere elementi di prova per confermare che le resistenti non erano a conoscenza di una situazione di possesso da terzi esercitata sul terreno de qua, così come sempre, nell’ambito di tale valutazione, è stata data rilevanza alla mancata reazione immediata alla immissione in possesso.

Ne consegue che sono state rese ad abundantiam e, come tali, sono prive di valore decisorio le ulteriori argomentazioni con cui i Giudici hanno (erroneamente) ritenuto possibile nell’ambito del giudizio possessorio la proposizione di eccezioni petitorie ovvero la esistenza o meno del pregiudizio irreparabile che legittimerebbe il convenuto a farle fare in questa sede.

Correttamente, la sentenza ha dunque posto a base della decisione esclusivamente questioni relative alla situazione di fatto, che assumeva rilevanza decisiva nel giudizio possessorio, e non pure quelle petitorie. Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente fase che liquida in favore a) delle società MA.PE Costruzioni edili s.r.l. e Immobiliare PA.RO.GRA. s.p.a. in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge;

b) di T.G., T.F. e T. M.C. in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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