Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16236 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13384-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RB FIDUCIARIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO, 10/B, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA CASTELLANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi contrastati dalla FB Fiduciaria spa, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato illegittimo il rifiuto opposto da essa Agenzia avvero le istanze avanzate dalla contribuente, intermediario autorizzato alla procedura di “scudo fiscale” di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis, per ottenere il rimborso della somma di Euro 9.473,00 versata per errore materiale nel calcolo dell’imposta straordinaria dovuta dagli interessati ai sensi del medesimo D.L., art. 12, ed il rimborso della somma di Euro 234.054,41 restituita agli interessati per differenza tra l’imposta calcolata e versata in base alla dichiarazione di emersione delle attività scudate e l’imposta da liquidarsi “rispetto ai capitali che sono poi rientrati effettivamente”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che la CTR, riconoscendo alla intermediaria il diritto al rimborso della somma di Euro 9473,00 versata per errore, abbia violato il D.L. n. 212 del 2002, art. 1, comma 3 bis, richiamato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis, comma 5, essendo da quell’articolo consentito alla intermediaria non di ottenere il rimborso ma soltanto di utilizzare la somma versata in eccedenza per compensare altri tributi e contributi, dovuti nell’anno successivo al versamento, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17;

2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che la CTR, riconoscendo alla intermediaria il diritto al rimborso della somma di Euro 234.054,41 restituita agli interessati, in assenza di prova delle ragioni della restituzione, abbia violato gli artt. 1271 e 2697 c.c., e il D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis, comma 5. La CTR ha affermato che gli intermediari non sono tenuti a verifiche sulle informazioni fornite dagli interessati nè a verificare la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura di scudo e che quindi “appare irragionevole e illegittima la pretesa dell’ufficio di porre a carico dell’intermediario l’onere di fornire elementi che possano evidenziare le cause ostative indicate dal contribuente… l’ufficio non può pretendere di porre a carico dell’intermediario un onere della prova su elementi non in suo possesso e da lui non conosciuti onde venire così a conoscenza di dati e documenti coperti ex lege dal vincolo di riservatezza”;

3. alla trattazione dei due motivi merita premettere il richiamo al quadro normativo di riferimento. Il D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis, ha istituito un’imposta straordinaria sul rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato irregolarmente (“senza l’osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”). Ai sensi del medesimo art., comma 5, “Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dal D.L. 25 settembre, 2001, n. 350, artt. 11, 13, 14, 15, 16, art. 19, commi 2 e 2-bis, e art. 20, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonchè dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione del presente articolo”.

Il D.L. n. 350 del 2001, art. 13 (D.L. n. 350 del 2001, unico degli artt., che qui interessa), a sua volta, stabilisce che gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate e conferiscono loro l’incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero; stabilisce altresì che gli intermediari versano la somma dovuta ai sensi del precedente art. 12, comma 1, comunicano all’amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d’imposta, l’ammontare complessivo delle attività rimpatriate e quello delle somme versate; stabilisce infine (comma 4) che “nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all’art. 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi”;

4. al contrario di quanto l’Agenzia sostiene con il primo motivo di ricorso, l’intermediario, come affermato dalla CTR, può chiedere il rimborso delle somme versate per errore nel calcolo dell’imposta straordinaria. Lo consente lo specifico riferimento ai “rimborsi” contenuto nel D.L. n. 350 del 2001, nell’art. 13, comma 4. Nè, in senso contrario, può farsi riferimento al D.L. n. 212 del 2001, art. 1, comma 3 bis. L’art. 1 (Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all’estero) dispone: “1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui al citato D.L. n. 350 del 2001, art. 13, comma 1, è prorogato al 15 maggio 2002. 2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, gli effetti di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se: a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l’altro, le cause ostative; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lett. a) è conseguentemente integrata… 3-bis. Se l’importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall’integrazione della dichiarazione riservata di cui al comma 2, lett. b), è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui allo stesso comma 2, lett. a), la somma di cui al citato D.L. n. 350 del 2001, art. 12, comma 1, versata in eccedenza, è restituita all’interessato, senza corresponsione di interessi e l’intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi del D.L. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, e successive modificazioni”. L’appena citato comma 3 bis, legato a precisi presupposti oggettivi e temporali non è applicabile, ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, comma 5, art. 13 bis, al rimpatrio o alla regolarizzazione di cui qui si tratta);

5. il secondo motivo di ricorso è fondato. Come già ricordato, il D.Lgs. n. 350 del 2001, art. 13, comma 4, richiamato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis, stabilisce, al comma 4, che “nei confronti degli intermediari, per… i rimborsi… relativi alle somme di cui all’art. 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Per regola generale fondata sull’art. 2697 c.c., chi chiede il rimborso di imposte deve provare il fondamento della domanda. Nè, al contrario di quanto affermato dalla CTR, ha rilievo il fatto che l’intermediario non sia tenuto ad alcuna verifica delle informazioni fornite dall’interessato e dei presupposti per l’accesso alla procedura di rimpatrio o regolarizzazione. Si tratta di un fatto del tutto scollegato dalla pretesa dell’intermediario di ottenere il rimborso di quanto versato e dall’onere della prova del fondamento della pretesa medesima. Del pari senza rilievo è il fatto che la dichiarazione delle attività finanziarie rimpatriate o da regolarizzare sia “riservata”. La riservatezza preclude all’intermediario di comunicare a terzi le informazioni ricevute ma non può valere quando l’intermediario, allegando di aver restituito somme agli interessati, chieda all’erario di essere rimborsato. Se così fosse, infatti, l’erario sarebbe esposto ad un obbligo restitutorio sul solo presupposto dell’insondabile affermazione dell’intermediario di aver diritto alla restituzione;

6. in ragione di ciò che è stato fin qui detto, deve quindi concludersi che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo motivo deve essere accolto, la sentenza impugnata – ferma per quanto concerne la dichiarazione di illegittimità del rifiuto opposto dall’Amministrazione alla istanza della FB Fiduciaria di rimborso della somma di Euro 9.473,00 – deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, cosicchè la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’iniziale ricorso della spa FB Fiduciaria riguardo alla pretesa di ottenere il rimborso della somma di Euro 23.4054,41;

8. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto conseguente all’accoglimento del motivo accolto e decide nel merito con rigetto dell’iniziale ricorso della spa FB Fiduciaria riguardo alla pretesa di ottenere il rimborso della somma di Euro 234054,41;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA