Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16236 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 03/08/2016), n.16236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3639-2014 proposto da:

M.R., B.F. elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

LAZZARETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO CAPRIOLI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1021/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato VINCENZO CAPRIOLI, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 6 novembre 2013 la Corte d’appello di Potenza ha accolto la domanda proposta da M.R. e B.F. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio dagli stessi introdotto, dinanzi al Tribunale di Lecce, durato complessivamente sei anni e quattro mesi, “stimando in anni tre e mesi sei, da riconoscersi come eredi – fino alla data del decesso dell’originale dante causa – ed anni quattro in proprio l’eccedenza temporale”, commisurato l’indennizzo in Euro 2.250,00, pari ad Euro 750,00 per ogni anno fino al terzo.

Per la cassazione di tale decreto i M. e B. hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato non ha svolto difese.

All’udienza del 9.4.2015 veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero presso l’Avvocatura generale in Roma, adempimento che veniva eseguito dai ricorrenti in data 24 aprile 2015, in esito al quale l’Amministrazione svolgeva difese con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano l’erronea attribuzione dell’indennizzo definendo come spettante anche iure hereditatis, dal momento che gli stessi risultano avere partecipato al processo presupposto solo in proprio.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 della CEDU per avere la corte di merito determinato l’indennizzo senza specificare gli standard cui si sarebbe attenuta, stante l’esiguità della somma riconosciuta.

Il primo ed il secondo motivo – da trattare congiuntamente per connessione argomentativa – sono fondati.

Le censure che lamentano l’erroneità del decisum del giudice di appello nella parte in cui è stata ritenuta esperita la domanda di indennizzo anche iure hereditas hanno giuridico fondamento.

Il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) (v. Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 17109 del 2009 e Cass. n. 29641 del 2008); violazione che, configurando un error in procedendo, si sottrae ai limiti propri del sindacato sulla motivazione, si traduce in una questione di nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ed è scrutinabile da parte della Corte di cassazione mediante l’esame diretto degli atti (cfr. Cass. S.U. n. 8077 del 2012, che espressamente ammette l’esame diretto degli atti allorchè sia denunciato un vizio di nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza della domanda).

Nella specie, dall’esame del ricorso ex lege n. 89 del 2001 si ricava che gli odierni ricorrenti agirono solo in proprio, chiedendo a titolo di equa riparazione l’indennizzo in relazione a giudizio presupposto di cui erano stati entrambi parti sin dall’origine, vantando un diritto proprio. La Corte territoriale, avendo invece riconosciuto un indennizzo in favore di ciascun ricorrente anche iure hereditatis, è incorsa nel vizio denunciato.

La Corte territoriale, inoltre, nel determinare l’indennizzo ha operato la distinzione fra la parte spettante in proprio, valutata per intero, e quella riconosciuta iure successionis, pro quota.

Operando in tal modo, inoltre, la Corte distrettuale non ha valutato unitariamente la violazione del termine di durata ragionevole, ma sulla base di un lasso temporale processuale trascorso durante la vita di un inesistente dante causa.

Ne consegue che la Corte di appello di Potenza ha errato sia nella mancata considerazione dell’intero periodo previsto dalla norma, ai fini del computo della durata complessiva del giudizio, sia nella liquidazione dell’indennizzo che ne è conseguito.

L’accoglimento dei primi due motivi, imponendo un rinnovato esame di merito sull’an e sul quantum della pretesa, assorbe l’esame del terzo mezzo d’annullamento, relativo alle spese processuali.

In conclusione, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Potenza, che nel provvedere sul merito si atterrà al principio di diritto di cui supra al paragrafo 6, regolando anche le spese di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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