Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16235 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 29/07/2020), n.16235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35904-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F. 13756881002, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BROGELLI SUD SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2804/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria di Roma, con sentenza n. 3011/17 sez 28, accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Brogelli sud srl avverso gli avvisi di intimazione n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) relativi ad irpef accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società contribuente

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate-riscossione proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2804/1/2018, lo rigettava ritenendo la sussistenza della prescrizione, dovendo quest’ultima ritenersi quinquennale

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di due motivi.

Non ha resistito con controricorso la società contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene contestata la ritenuta intervenuta prescrizione dovendo questa ritenersi decennale.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la notifica della comunicazione della iscrizione ipotecaria non fosse idonea ad interrompere la prescrizione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.(Cass. SU 23397/16;Cass. 930/18; Cass. 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare,di caso in caso,se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta

applicabile un termine breve come,ad esempio, quello

quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.

Nel caso di specie si controverte in tema di tributi erariali relativi ad Irpef.

In ordine a siffatti tributi questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ” il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) (Cass. 24322/14).

Il primo motivo è dunque fondato e va conseguentemente accolto. Il secondo motivo è fondato anch’esso

Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i mezzi concessi al titolare del diritto per interrompere la prescrizione sono indicati dagli artt. 2943 e 2944 c.c., in modo tassativo, senza possibilità di applicazione analogica, poichè il fondamento di ordine pubblico su cui poggia l’istituto della prescrizione non consente la libertà di scelta dei mezzi idonei ad interromperne il decorso -(Cass. 20636/09)

A tal fine l’idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all’art. 2943 c.c., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” – come “l’avviso di mora” o come “l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque”, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nel testo vigente – ma anche a quegli atti che, contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora. (Cass. 1658/13)

In particolare,l’atto di messa in mora, interruttivo, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, della prescrizione, per essere idoneo allo scopo, deve chiaramente indicare l’ammontare della somma dovuta e il titolo di essa (Cass. 5673/02).

Nel caso di specie l’Amministrazione ha riportato nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo della comunicazione alla parte della iscrizione d’ipoteca ove si legge ” il concessionario la invita ad estinguere al più presto il suddetto debito (in precedenza riportato nel testo n.d.r.) nonchè gli ulteriori interessi di mora maturati fino al pagamento omissis … il pagamento dovrà essere effettuato presso lo sportello di….

Non appare pertanto dubbio che nel caso di specie la comunicazione di iscrizione di ipoteca, richiedendo il pagamento di quanto dovuto costituisce un atto interruttivo della prescrizione.

Il motivo risulta altresì fondato circa l’omesso esame della circostanza se nella comunicazione in esame fosse inserita anche la richiesta relativa alle cartelle di pagamento per cui è causa; adempimento di cui dovrà farsi carico la Commissione regionale in sede di rinvio.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

 

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