Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16235 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16235 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18458-2008 proposto da:
DI LALLO AMEDEO BRUNO, già elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio
dell’avvocato PALAMARA ANTONINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega
in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA
2013

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

1898

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro

tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 27/06/2013

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 144/2008 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 29/04/2008 R.G.N.
171/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

18458.08

Udienza

23 maggio 2013

Pres. F. Roselli
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che:
la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto la
domanda, proposta da Amedeo Bruno Di Lallo nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad
oggetto la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3
novembre 1998 intercorso fra le parti;
per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha
resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un

de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di
accordo transattivo concernente la controversia

fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;

3

La Corte

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di
cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.

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