Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16235 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9072-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SS. APOSTOLI, 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6114/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendone l’illegittimità per contrasto con il D.L. n. 70 del 2011, artt. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), convertito con L. n. 106 del 2011, con gli artt. 2033 e 2041 c.c.. La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, chi, come l’odierno resistente D.L.E. – il quale aveva proceduto alla rivalutazione di terreni in base alla L. n. 244 del 2007, e versato un’imposta sostitutiva di Euro 168.000,00 – abbia optato per scomputare dalla somma dovuta, in forza del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee) – nel caso pari a Euro 84.000,00 – quanto versato in precedenza non ha diritto ad ottenere il rimborso dell’eccedenza rispetto a quella somma;

2. il contribuente ha depositato controricorso e memoria illustrata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato;

1.1. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, lett. a) – divenuto art. 67, lett. a), per effetto del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 – include fra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: “a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.”. Il successivo art. 82, comma 1, poi divenuto art. 68, comma 1, per effetto della menzionata modifica aggiunge: “Le plusvalenze di cui dell’art. 81, comma 1, lett. a) e b), sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. La L. n. 448 del 2011, art. 7, ha riconosciuto la possibilità di rideterminare, alla data dell'(OMISSIS), attraverso la redazione di una perizia di stima, il valore dell’immobile e di utilizzare quest’ultimo, anzichè il costo storico, per il calcolo della plusvalenza. La norma (rubricata “Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola”) così dispone: “Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 T.U.I.R., comma 1, lett. a) e b), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, capo III, entro il 16 dicembre 2002. 3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. 6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5, costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”. L’imposta sostitutiva in esame è un’imposta “volontaria”, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; l’Amministrazione, a sua volta, riceve un immediato introito fiscale.

Va rimarcato, in vista della soluzione della controversia, che la scelta del contribuente di avvalersi dell’agevolazione è, in coerenza con la ratio d’interesse reciproco del regime sostitutivo, irreversibile (Cass. civ., 28 settembre 2018, n. 23507),.

Il termine entro il quale fruire dell’agevolazione è stato prorogato da numerose disposizioni successive, tra cui, per quanto interessa nel caso di specie, dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91, e dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg).

Con questo decreto è stato stabilito che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni in questione, “qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già’ versata” (art. 7, comma 2, lett. ee) e che coloro i quali non effettuano la detrazione “possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata” (art. 7, comma 2, lett. ff).

La compensazione e il rimborso non possono dunque essere d’importo superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata; l’uno e l’altra operano fino a concorrenza.

L’importo già versato per la precedete rivalutazione viene imputato al nuovo importo dovuto: se quest’ultimo è maggiore, il contribuente deve versare solo la differenza; se è minore – in quanto, come nel caso di specie, la seconda perizia di stima riporta un valore del bene posseduto inferiore a quello risultante dalla perizia precedente – il contribuente non deve versare alcunchè senza tuttavia aver diritto al rimborso di quanto originariamente versato. Il rimborso dell’originaria imposta sostitutiva versata sulla base di una scelta volontaria ed irrevocabile, per effetto della riapertura dei termini, “va riconosciuto, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, ma nei limiti della, e non in misura superiore alla, imposta sostitutiva dovuta a seguito della nuova rideterminazione di valore” (Cass. 13 luglio 2018, n. 18712). L’ipotetica possibilità di un rimborso in misura superiore si tradurrebbe nella possibilità di revoca della scelta, operata in passato, di avvalersi del regime sostitutivo.

Come già evidenziato, la scelta, in coerenza con la finalità d’interesse reciproco tra fisco e contribuente della disciplina agevolativa è invece irreversibile;

2. in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè e possibile decidere la causa nel merito (art. 384 c.p.c.): il ricorso originario del contribuente deve essere rigettato;

4. le spese del merito sono compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna il contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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