Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16235 del 03/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26298-2015 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO

OPPEDISANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 20/07/2015,

depositato il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in cui si legge quanto segue:

“1. La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame del sig. H.S., cittadino cinese, avverso il diniego di autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, pronunciato dal Tribunale per i minorenni.

Il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione.

2. – Il ricorso è inammissibile essendo stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, anzichè al Procuratore Generale presso la Corte d’appello che ha pronunciato il provvedimento impugnato, unico legittimato passivo (Cass. 14063/2008, 28778/2011)”;

che detta relazione è stata comunicata all’avvocato della parte costituita, il quale non ha presentato memoria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, onde non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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