Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16234 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 29/07/2020), n.16234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35757-2018 proposto da:

D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO,

10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAPONEITTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCA TODISCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4529/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 3624/17, sez 7,dichiarava inammissibile il ricorso proposto da D.V.G. avverso svariate cartelle non avendo il contribuente provato la data di notifica dell’atto di pignoramento degli atti in questione

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 4529/2018, accoglieva parzialmente l’impugnazione relativamente alle cartelle non comprese nell’atto di pignoramento e confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado in relazione alle cartelle pervenute a conoscenza del contribuente con l’atto di pignoramento.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta che la notifica del ricorso introduttivo per le cartelle pervenute a conoscenza tramite l’atto di pignoramento sia stata tardiva.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha infatti affermato che, essendo stato il pignoramento notificato il 26.4.16, lo stesso veniva a scadenza il 25. 6.16 e che detto termine, coincidente con il sabato, non era prorogabile al 27 giugno, data della avvenuta notifica del ricorso.

Tale assunto è erroneo.

La proroga al lunedì successivo dei termini scadenti nella giornata di sabato è sancita dall’art. 155 c.p.c., comma 5, (aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f), e ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte che a più riprese ha affermato che nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno.(Cass. 11269/16;Cass. 310/16;Cass. 2047/16)

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado nonchè dell’intero giudizio in ragione dell’esito finale della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

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