Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16233 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 29/07/2020), n.16233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35323-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.J.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 675/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Savona, con sentenza n 191/15,sez 5,rigettava il ricorso proposto da N.J. avverso gli avvisi di iscrizione ipotecaria (OMISSIS) per irpef e 5379 per irpef

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Liguria.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 675/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto nulla la notifica della comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria in quanto avvenuta a mezzo posta tramite semplice raccomandata.

Il motivo è manifestamente fondato

Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinarie e non quelle della L n 890 del 1982-(Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16). (vedi ex plurimis Cass., n. 6395 del 19/03/2014;Cass. n. 14327 del 19/06/2009; Cass. 29284/16;Cass. 4805/17).

La norma in questione trova applicazione nei confronti di tutte le notifiche che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare al contribuente e,quindi, anche per ciò che concerne quelle quelle relative alla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca.

Nel caso di specie, dunque la notifica della comunicazione del preavviso d’ipoteca deve ritenersi correttamente avvenuta.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Liguria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

 

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