Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16233 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. II, 25/07/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 25/07/2011), n.16233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Donde Andrea, per legge domiciliata

presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza

Cavour;

– ricorrente –

contro

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano depositata il 7 aprile

2008.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avvocato S.E. ha chiesto al Tribunale di Milano la liquidazione dei compensi per l’attività prestata, quale difensore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento depositato in data 28 maggio 2007, ha liquidato la somma di Euro 3.500,00.

Avverso detto provvedimento l’Avvocato S. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni/legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 7 aprile 2008, comunicata il 21 maggio 2008, ha liquidato, in favore del difensore, la somma di Euro 7.500,00, da aumentarsi ad Euro 9.000,00, ossia del 20% per l’assistenza del secondo imputato, oltre alle spese generali forfetarie, all’IVA e alla CPA. Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato S., con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 27 maggio 2008, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – con il quale si denuncia la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 15977 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 15977 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.

Il ricorso dell’Avvocato S., dunque, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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