Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16233 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15905-2017 proposto da:

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 113/A, presso lo studio dell’avvocato DARIO GUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO ALLOCCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10762/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. D.L.A. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile perchè tardiva rispetto al termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, l’impugnazione proposta da esso ricorrente avverso l’iscrizione ipotecaria, le sottese cartelle esattoriali sottese all’iscrizione e i corrispondenti estratti di ruolo. La CTR, a fronte dell’assunto posto in premessa dell’impugnazione, secondo cui esso ricorrente era venuto a sapere dell’esistenza dell’iscrizione e delle cartelle solo allorchè, essendogli stato rifiutato un finanziamento a causa della iscrizione, si era fatto rilasciare dal concessionario gli estratti del ruolo, ha evidenziato esservi in atti la prova Creiate e/o avvisi postali di ricevimento a.r. allegati agli atti da Equitalia Sud s.p.a nel giudizio di primo grado”) del fatto che “le cartelle e gli altri atti prodromici” erano stati validamente notificati, talchè dal momento della notifica – e non da, quello successivo indicato dal contribuente -“era insorto l’onere di impugnazione”;

2. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha depositato atto di costituzione tardiva;

3. con memoria depositata il 21 gennaio 2021, il ricorrente introduce in causa la questione dell’inosservanza, da parte dell’ufficio, dell’onere di preavvisare il contribuente della iscrizione ipotecaria, con conseguente nullità dell’iscrizione per omessa attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va prelimarmente sgombrato il campo dalla questione prospettata dal contribuente con la memora in data 21 gennaio 2021. Trattasi di questione nuova, che il contribuente non ha fatto valere nei precedenti gradi di giudizio, per la quale non è ipotizzabile la rilevabilità in ogni stato e grado di giudizio in quanto afferente ad interesse (all’instaurazione del contraddittorio) di esclusiva pertinenza del contribuente, e pertanto inammissibile;

2. con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c.. Il motivo è articolato nel richiamo del testo dei tre articoli, nel richiamo di alcune pronunce di questa Corte applicative dei tre articoli, nella affermazione per cui “l’Agente della riscossione è tenuto ad assolvere un doppio onere probatorio: provare la notifica delle cartelle… provare il contenuto delle cartelle…”, nella conclusione per cui “appare ictu oculi la violazione e la non corretta applicazione delle norme citate nonchè la evidente omissione di pronuncia in ordine alla inesistenza giuridica e/o nullità della notifica dei contestati titoli esattoriali”. Il motivo si risolve in un coacervo di affermazioni astratte, prive di qualsiasi attinenza con quanto evidenziato dalla CTR (v. punto 1 della superiore premessa), sostanzialmente propositivo di un ulteriore grado di giudizio sul merito delle questioni, ed è pertanto inammissibile. Se ciò non bastasse, potrebbe aggiungersi – quali ulteriori ragioni di inammissibilità – che il motivo difetta di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) quanto a ricostruzione delle modalità di notificazione delle cartelle in relazione alle quali si assume la violazione di legge, e quanto al “se” e al “quando” le violazioni di legge siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio (firma del funzionario, carenza contenutistica delle cartelle, mancata produzione degli originali);

3. con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5. Il ricorrente deduce che gli “estratti di ruolo esibiti da controparte non risultavano essere conformi alla previsione normativa (di cui ai suddetti articoli) con conseguente inidoneità a sostituire le copie delle cartelle di pagamento che avrebbero dovuto essere depositate”. Il motivo, come il precedente, non ha alcuna attinenza con quanto statuito dalla CTR e, per di più, propone censure prive di autosufficienza in ordine alla deduzione delle questioni nei precedenti gradi di giudizio, ed è pertanto inammissibile;

4. il ricorso va dichiarato inammissibile;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l’Agenzia delle entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA