Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16233 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EDILBORGO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2 007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 15/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24-12-2003 la Agenzia delle Entrate, ufficio di Romano di Lombardia, notificava alla societa’ Edilborgo in liquidazione un avviso di accertamento e rettifica relativo ad IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 1997, ed in data 20-12-2003 altro avviso relativo ad IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 1998.

Gli avvisi erano emessi in base alle risultanze di indagini della Guardia di Finanza, da cui emergeva che la societa’ aveva detratto costi documentati da fatture emesse dalla societa’ ICOL s.r.l., per prestazioni inesistenti.

Avverso gli avvisi proponeva ricorso la societa’ innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bergamo, sostenendo la nullita’ dei medesimi per difetto di motivazione ed infondatezza nel merito.

La Commissione riuniva i ricorsi e li accoglieva, annullando gli avvisi.

Proponeva appello la Agenzia, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia,con sentenza 127/65/07 in data 20-9-2007, depositata il 15-10-2007, respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

La societa’ non svolge attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la Agenzia deduce motivazione insufficiente della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Premette che l’assunto dell’Ufficio, tratto dalle indagini della G.di F., era nel senso che la Edilborgo s.r.l. stipulava contratti di appalto fittizi con la ICOL s.r.l. societa’ inesistente in fatto in quanto mera “cartiera” la quale simulava di assumere personale, in realta’ alle dirette dipendenze della Edilborgo, ricevendo pagamenti che di fatto restituiva alla predetta societa’ (detratta la percentuale di propria spettanza per il servigio reso), la quale corrispondeva i compensi al predetto personale, ed utilizzava in detrazione i costi enunciati nelle fatture fittizie emesse dalla ICOL s.p.a. Assume che in relazione agli elementi concreti di prova in tal senso portati dall’Ufficio e trasfusi nell’atto di appello (dichiarazioni ampiamente confessorie di B.G., socio e procuratore della ICOL s.r.l.; dichiarazioni degli operai apparentemente assunti dalla ICOL, che non avevano mai sentito parlare di tale societa’;

riscontrata inesistenza di qualunque struttura aziendale o capacita’ organizzativa in capo alla ICOL, la quale non aveva mai provveduto neppure a presentare dichiarazioni a fini fiscali) la CTR si era limitata ad affermazioni generiche su una supposta regolarita’ della documentazione contabile della Edilborgo ed a negare che l’Ufficio avesse addotto concreti elementi di prove della proprie tesi, senza spiegare in cosa tale supposta lacuna, in realta’ inesistente, consistesse. Il motivo e’ fondato.

La Commissione si e’ limitata ad affermare, in modo generico, che la documentazione contabile della Edilborgo s.r.l. era regolare, asserendo nel contempo che l’Ufficio non aveva provato la propria tesi. A tale proposito, premesso che “le problematiche soggettive della societa’ che ha emesso le fatture non possono da sole legittimare l’accertamento a carico della opponente” ha affermato che “nella fattispecie l’Ufficio ha soltanto recepito le conclusioni del processo verbale della Guardia di Finanza, estendendole nei confronti ed a carico della Edilborgo s.r.l. senza considerare gli elementi certi e documentali a favore della medesima ed A operare i necessari riscontri. Pertanto le presunzioni invocate sono rimaste a livello di mere ipotesi. Le suesposte considerazioni sono assorbenti di ogni altra”.

E’ evidente non solo la insufficienza, ma la inesistenza della motivazione in ordine al punto essenziale della valutazione delle prove offerte dall’Ufficio cui tale onere competeva. Afferma che le presunzioni invocate sono rimaste al livello di mere ipotesi, ma non enuncia nemmeno quali fossero e perche’ siano carenti di prova.

Asserisce che l’Ufficio si e’ limitato a recepire le conclusioni della Guardia di Finanza senza esporre in cosa consistessero e se potessero ritenersi fondate o meno sulla base della documentazione prodotta in atti. Espone che l’Ufficio non ha operato i necessari riscontri senza enunciare in concreto l’oggetto di tale operazione ritenuta necessaria.

In conclusione, la Commissione Regionale si e’ limitata ad affermazioni e giudizi del tutto privi di contenuto, realizzando una ipotesi di motivazione apparente che non consente di comprendere l’iter logico – giuridico su cui la decisione e’ fondata.

La sentenza deve quindi essere cassata, e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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