Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16233 del 03/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Cosenza con ordinanza n. R.G. 38/15 depositata il 20/05/2015, nel
procedimento pendente tra:
GRUPPO ALIMENTARE MERIDIONALE SPA;
MARE MONTI SRL;
sulle conclusioni scritte del P G in persona del Dott. LUISA DE
RENZIS che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di
consiglio, di determinare la competenza per territorio del tribunale
di Paola in funzione di tribunale competente a decidere sulla
dichiarazione di fallimento della Mare Monti sci, avente sede legale
in (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il Tribunale di Paola ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sull’istanza di fallimento proposta dalla G.A.M. s.p.a. nei confronti della Mare Monti s.r.l., con sede legale in (OMISSIS), ritenendo competente il Tribunale di Cosenza per essere nel suo circondario – precisamente in (OMISSIS) – situata l’azienda (bar ristorante) gestita dalla società debitrice.
Il Tribunale di Cosenza ha richiesto d’ufficio il regolamento della competenza, ritenendo invece competente il Tribunale di Paola, nel cui circondario è situato il comune di (OMISSIS).
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Paola.
Nessuna delle parti private ha presentato scritture difensive.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore Generale ha osservato che:
– dagli atti non si evincono elementi tali da poter superare la presunzione legale di coincidenza della sede effettiva con quella legale, ossia da poter affermare che nel comune di (OMISSIS) si svolga l’attività direttiva ed amministrativa della società debitrice;
– invero l’ubicazione in detta località del bar ristorante costituente l’attività principale della società debitrice non è elemento sufficiente per collocarvi altresì la sede sociale, intesa come centro amministrativo e direttivo della società stessa, essendo invece necessario fornire la prova – invece mancante – della coincidenza della localizzazione dell’attività commerciale di ristorazione con quella dell’attività direttivo-amministrativa;
– che quest’ultima deve pertanto presumersi ubicata presso la sede legale della società in (OMISSIS), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Paola.
Condividendo il Collegio quanto osservato dal Procuratore Generale, va dichiarata la competenza del Tribunale di Paola.
Trattandosi di regolamento di ufficio non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Paola.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016