Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16232 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 29/07/2020), n.16232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29028-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.S. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1,

presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE(C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMUNE di PALESTRINA, COMUNE di CAVE, AGENZIA ENTRATE UFFICIO

TERRITORIALE di FRASCATI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1222/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria di Roma, con sentenza n. 4984/16 sez 39, rigettava i ricorsi proposti da L.S. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) per irpef.

Avverso detta decisione la ricorrente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 1222/1/2018, lo accoglieva ritenendo l’avvenuta prescrizione delle pretese tributarie ad eccezione di una sola pretesa afferente a liquidazione di spese di giudizio cui era applicabile la prescrizione decennale.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di un motivo illustrato con memoria.

La contribuente ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la sentenza viene censurata sotto il profilo della violazione degli artt. 2946,2948 n. 4 e 2953 c.c. per non avere la CTR argomentato in relazione ai diversi termini prescrizionali applicabili alle varie cartelle recanti tra loro tributi diversi di cui nel ricorso vengono fornite specifiche indicazioni.

Va premesso che il ricorso risulta regolarmente proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione tramite il Ministero di avvocato del libero Foro, essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita tramite l’Avvocatura generale.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che la sentenza ha riguardato crediti tributari tra loro diversi (cinque relativi a tributi locali, uno relativo ad irpef ed uno relativo a spese giudiziarie) portati da sette distinte cartelle senza la stessa abbia esaminato e specificato in dettaglio i diversi termini prescrizionali applicabili a ciascun tipo di tributo e senza alcuna indicazione della data di notifica delle singole cartelle.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16;Cass. 930/18; Cass. 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1 n. 4, ovvero altro termine breve.

Nel caso di tributi erariali relativi ad Irpef, ad esempio, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4 – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) (Cass. 24322/14).

La mancanza dunque di ogni specificazione in ordine ai singoli tributi ed alla data della notifica degli atti relativi da parte dell’Amministrazione determina la violazione di legge dedotta con il ricorso.

Si osserva che con il controricorso la contribuente ha lamentato l’omessa notifica delle cartelle di pagamento senza peraltro proporre ricorso incidentale avverso la sentenza della Commissione regionale, onde le doglianze in questione non sono suscettibili di esame da parte di questa Corte.

Il ricorso dell’dell’Agenzia delle Entrate Riscossione va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 29 luglio 2020

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